Impianti termici

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Gli impianti termici civili sono tutti gli apparati che producono calore e che, in generale, riscaldano gli ambienti: fra questi si considerano anche le piccole caldaie domestiche sotto i 35 kw di potenza nominale, quelle cioè che si collocano nel proprio appartamento a riscaldamento autonomo.

E' importante che i cittadini provvedano alla loro corretta manutenzione.
Ciò è fondamentale per tutelare la salute di ciascuno e la sicurezza di tutti: la maggior parte di questi impianti utilizza infatti gas metano o GPL, che sono combustibili assai pericolosi se non trattati correttamente.
La Provincia ha il compito di vigilare sulla corretta manutenzione degli impianti che sono presenti sul proprio territorio e sono installati nei Comuni con meno di 40.000 abitanti; nello svolgimento di questa importante e delicata funzione, la Provincia si avvale di tecnici verificatori nonché dell'apporto degli Sportelli Infoenergia situati sul territorio.

Impianti termici centralizzati: termoregolazione e contabilizzatori di calore.

La Legge Regionale 24/2006 prescrive agli edifici con impianti termici centralizzati di adottare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per favorire il contenimento dei consumi energetici: ogni ambiente o singola unità immobiliare deve poter regolare la temperatura climatica in modo indipendente attraverso delle valvole termostatiche e, ove possibile, la regolazione deve essere assistita da compensazione climatica.

Il contatore deve poter calcolare i consumi di energia termica e di acqua calda per singola unità immobiliare.

La contabilizzazione per il consumo di acqua calda non è obbligatoria solo se non è possibile calcolarla per singola unità immobiliare.

Come previsto dalla DGR n. 2601/2011 art. 10.2 e dalla DGR n. 3855/2012 art. 1, le scadenze per l’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori di calore sono le seguenti:
- 1° agosto 2012: impianti (non alimentati a gas) superiori a 350 kW con installazione antecedente al 1° agosto 1997;
- 1° agosto 2013: impianti alimentati a gas superiori a 350 KW con installazione antecedente al 1° agosto 1997 ed impianti maggiori o uguali a 116,4 kW con installazione antecedente al 1° agosto 1998;
- 1° agosto 2014: per tutti gli altri impianti.

Inoltre, con la DGR n. 3522/2012 (art. 1) è stato posticipato l'obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore alla data del 1° agosto 2014, nei seguenti casi:
- impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 1° agosto 1997;
- impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1° agosto 1997;
- impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell'impianto originario.

Il Responsabile dell’impianto termico (come individuato dal D.P.R. 412/1993) è obbligato a:
- fare installare i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione;
- rispettare la scadenza che lo riguarda;
- assicurare che tutto il sistema sia operativo entro il 15 ottobre successivo all’obbligo della propria scadenza.

Il Responsabile dell’impianto termico che non rispetta le disposizioni sopra citate incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio servita dall’impianto; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all’articolo 31, comma 3, della Legge 10/91.

Alla medesima sanzione è soggetto il responsabile di impianto che, pur avendo installato sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, non ne rispetti le indicazioni del corretto funzionamento e utilizzo.

I nuovi impianti progettati e realizzati dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale 24/2006 devono prevedere sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. L’obbligo è previsto per le sostituzioni dei generatori di calore, anche se la sostituzione non coinvolge tutti i generatori che costituiscono l’impianto.

Anche le reti di teleriscaldamento devono installare le valvole termostatiche e i contabilizzatori di calore con le stesse tempistiche.

Se nei vecchi impianti non fosse possibile installare valvole termostatiche e i contabilizzatori di calore, il tecnico abilitato deve presentare una relazione tecnica da allegare al libretto dell’impianto.

Riferimenti legislativi e regolamentari

  • Legge 9.01.1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
  • D.P.R. 26.08.1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10";
  • D.lgs. 31.03.1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”);
  • D.lgs. 19.08.2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;
  • D.lgs. 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
  • Legge Regionale 11.12.2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente;
  • Legge 6.08.2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112” e, in particolare, l’art. 35 recante misure di “semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
  • D.G.R. n.9/2601 del 30.11.2011 “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale”.
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