Sportello polifunzionale: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva
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Dal 5 giugno 2016 è in vigore la Legge n. 76/2016 riguardante la: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che siano:
- residenti nel Comune di Brugherio, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
- non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
- non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.
Come dichiarare una Convivenza di fatto
Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Brugherio allo stesso indirizzo e nel medesimo stato di famiglia, possono presentare l'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi:
1. direttamente presso lo sportello polifunzionale in Piazza Cesare Battisti 1
2. via fax: compilare la dichiarazione secondo le modalità previste, firmarla, allegare fotocopie dei documenti di identità e trasmettere al n. di fax 039.28.93.208
3. tramite raccomandata: compilare la dichiarazione secondo le modalità previste, firmarla, allegare fotocopie dei documenti di identità e spedire all'indirizzo: Ufficio Anagrafe – Comune di Brugherio – Piazza Cesare Battisti, 1 – 20861 Brugherio MB
4. tramite e-mail: compilare la dichiarazione secondo le modalità previste, sottoscriverla, fotocopiare i documenti d'identità, scansionare e trasmettere all'indirizzo: demografici@comune.brugherio.mb.it
5. tramite pec: compilare la dichiarazione secondo le modalità previste, sottoscriverla, fotocopiare i documenti d'identità, scansionare in formato pdf e trasmettere all'indirizzo: protocollo.brugherio@legalmail.it
Chi vuole dichiarare la "Convivenza di fatto" in occasione del trasferimento da altro Comune o in occasione di trasferimento da una via all'altra del Comune stesso, può far pervenire tale dichiarazione unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica/cambio di via.
Come dichiarare la cessazione di una Convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone
- decesso di un convivente
- cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio)
- cessazione del legame affettivo su dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi
La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione (con le medesime modalità descritte per la dichiarazione di convivenza di fatto).
Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, trasmette copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi di fatto; tale documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (in formato pdf firmato digitalmente), dovrà essere inviato al Comune di Brugherio a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.brugherio@legalmail.it
Il contratto di convivenza può essere risolto tramite:
Certificazione
A seguito delle registrazioni negli archivi anagrafici dell'istituzione/cessazione della "Convivenza di fatto" o della sottoscrizione/risoluzione di "Contratto di convivenza", l'Anagrafe rilascia le relative certificazioni, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
PREROGATIVE PER I CONVIVENTI DI FATTO
Possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, modalità funerarie (la designazione deve essere effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone).
Nomina del convivente quale tutore, curatore o amministratore di sostegno, dell'altra parte interdetta o inabilitata.
Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare
In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili.
Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto.
Estensione al convivente della disciplina relativa all'impresa familiare: partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati.
Riconoscimento dei diritti risarcitori a favore del convivente: diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito di un terzo a favore del convivente superstite.
Diritti previsti dall'ordinamento penitenziario per i coniugi: diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica.
Estratto dalle Legge 76/2016 – art. 1 da comma 38 a comma 65
Diritti e doveri derivanti dalla costituzione della "Convivenza di fatto"
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
38: I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario
39 In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente: «Art. 230-ter (Diritti del convivente).
Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».
47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».
48. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.
49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
Il contratto può contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51.
55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza.
I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.
Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
57. II contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
59. Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51.
Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.
61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto.
Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonchè al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinchè provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.
64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Contratti di convivenza).
1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti.
Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».
65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile.
Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.