Descrizione Procedimento

È un tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

È dovuto da chiunque, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti, mentre è esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili. ecc.) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio).

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

Le tariffe sono distinte tra utenze domestiche e non domestiche e sono composte da una parte fissa, riferita al costo del servizio, calcolata rispetto alla superficie dell’immobile e da una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuti prodotti, calcolata, per le utenze domestiche, in modo presuntivo rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare.

Le tariffe sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi relativi agli investimenti, nonché tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno di riferimento, sulla scorta del Piano economico finanziario (PEF) approvato dal Consiglio comunale, predisposto secondo la metodologia prevista dall’Autorità di Regolazione dell’Energia Reti e Ambiente (ARERA).

È obbligatorio presentare denuncia di inizio/variazione/cessazione di occupazione dei locali entro novanta giorni solari dalla data a partire dalla quale il contribuente:

1)     ha iniziato ad occupare a qualsiasi titolo locali o aree tassabili in precedenza non denunciate;

2)     occupa maggiori o minori superfici dei locali o delle aree in origine denunciate;

3)     ha variato la destinazione d’uso dei locali o delle aree denunciate;

4)     ha cessato di occupare a qualsiasi titolo locali o aree tassabili in precedenza denunciate.

La dichiarazione di ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La denuncia originaria o di variazione deve contenere l’indicazione del codice fiscale e degli elementi identificativi delle persone fisiche conviventi ma non risultanti nello stato di famiglia anagrafico, dell’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio occupazione o detenzione.

La denuncia può essere consegnata direttamene allo sportello o può essere spedita a mezzo posta  con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando copia del documento d’identità o inviata tramite posta elettronica o pec.

Unitamente alla denuncia debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere allegata una planimetria (in copia fotostatica) dei locali denunciati da cui possano essere rilevate le superfici imponibili.

La dichiarazione può essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche).

In caso di mancata presentazione della denuncia nel termine prescritto il contribuente è passibile di una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggior tassa dovuta.

Per informazioni più dettagliate sull’applicazione della TARI nel Comune di Brugherio, si rimanda all’apposito Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI e alle delibere di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.

Esenzione per limiti di reddito

L’art. 26, c. 1 del “nuovo” Regolamento Tari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20. del 04/05/2023, prevede che sono esenti dal tributo i locali adibiti a civile abitazione posseduti da soggetti appartenenti a nuclei familiari che presentano una certificazione ISEE uguale o inferiore al Livello Economico Garantito o Minimo Vitale, come definito nel Regolamento per la disciplina dell’erogazione di interventi e servizi sociali del Comune di Brugherio, cioè un importo annuo lordo (su 13 mensilità) della pensione minima da lavoro dipendente erogata dall’INPS.

Per l’anno 2023 il valore ISEE per avere diritto all’esenzione deve essere inferiore ad € 7.328,62

L’esenzione sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Riduzione per compostaggio degli scarti organici da parte delle utenze domestiche

L’art. 24, comma 2 del nuovo Regolamento TARI 2023 dispone che per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo.

La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese successivo all’avvio del compostaggio, di apposita istanza, attestante l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e corredata di idonea documentazione, anche fotografica, in cui si attesti l’avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la eventuale cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.

TARI 2023: avviso ai contribuenti

Si informa la cittadinanza che sono stati recapitati ai contribuenti entro la prima decade di agosto gli avvisi di pagamento della TARI dell'anno 2023 e che il termine per il pagamento della prima rata (o unica soluzione) della TARI  2023 è previsto al 30 settembre 2023.

Per info

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