IMU

Informazioni generali sull'imposta

L'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze (gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7, limitatamente ad una unità per categoria) escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che continuano ad essere assoggettate all'imposta e possono usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00.

CASI DI ESCLUSIONE (assimilazioni all'abitazione principale) disposti dal Comune:

  • abitazione appartenenti (proprietà piena o usufrutto) ad anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

ALTRI CASI DI ESENZIONE EX LEGE

  • Casa coniugale assegnata al coniuge - a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - che la destina ad abitazione principale
  • Case appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
  • Gli immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
  • Una sola unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la medesima non risulti locata;
  • Un solo immobile adibito ad abitazione posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139-2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale, a condizione che lo stesso non risulti locato;
  • Gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D. L. n. 102-2013, convertito nella Legge n. 124-2013;
  • I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, e di quelli ad immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

CASI DI RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DELIBERATI DAL COMUNE

Sono soggetti all'Imposta Municipale Propria, calcolata nella misura del 50% della base imponibile:

  • Le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il 1° grado, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 – A8 e A9, a condizione che il contratto di comodato d'uso gratuito sia registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e che il comodante, oltre all'immobile adibito a propria abitazione principale, possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nel medesimo comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
  • I fabbricati di interesse storico o artistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
  • I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 11 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Sono soggetti all'Imposta Municipale Propria, calcolata nella misura del 75% dell'aliquota determinata dal comune – aliquota da applicare 0,46 per cento per le abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria)

  • Gli immobili adibiti ad abitazione locati a canone concordato, ai sensi della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e della Legge di Regione Lombardia n. 27 del 4 dicembre 2009.
    per maggiori dettagli:

https://www.comune.brugherio.mb.it/aree/benessere-sociale/servizi-al-cittadino/Canone-concordato/

  • Le abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) utilizzate nell'ambito di progetti di autonomia abitativa per persone in condizione di disabilità grave, approvati e finanziati in base alla Legge n. 112/2016 ed alla Delibera della Giunta regionale della Lombardia n. 6674/2017 e validati dal servizio sociale del Comune.

CALCOLO IMU anno 2023

Sito internet del Comune: Calcolo IMU

E' altresì possibile rivolgersi ai CAAF presenti sul territorio comunale.

Ravvedimento operoso

Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o in caso di infedele od omessa denucia, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante l'istituto del "ravvedimento operoso", previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con gli interessi legali e una sanzione ridotta, le violazioni di cui sopra. Per potersi avvalere del "ravvedimento operoso" occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando esclusivamente il modello F24, avendo l'accortezza di barrare l'apposita casella.

Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta le sanzioni sono stabilite nelle misure di seguito indicate:

- 0,1% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo se il versamento viene effettuato entro 14 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata ("ravvedimento sprint" - art. 23 comma 1 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98)
(es.: versamento entro 8 gg. dalla scadenza: sanzione = 0,1% x 8 gg. = 0,8% dell'imposta)

- 1,5% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato tra il 15° e il 30° giorno dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata ("ravvedimento breve" - art. 13 D.lgs. 472/97 e successive modifiche)

- 1,67% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato tra il 31° e il 90° giorno dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata ("ravvedimento intermedio" - introdotto dal comma 637 L. 190/2014 - Legge di stabilità 2015)

- 3,75% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza della rata ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore ("ravvedimento lungo" - art. 13 D.lgs. 472/97 e successive modifiche)

- 4,29% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre l’anno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (Art. 13, c. 1, let. b-bis, D.Lgs 472/1999 introdotto dal comma 637 L. 190/2014 - Legge di stabilità 2015, e operativo per i tributi locali solo dal 1° gennaio 2020 in base a art. 10-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)

- 5,00% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (Art. 13, c. 1, let. b-ter), D.Lgs 472/1999, introdotto dal comma 637 L. 190/2014 - Legge di stabilità 2015, e operativo per i tributi locali solo dal 1° gennaio 2020 in base a art. 10-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)

Oltre alla sanzione come sopra determinata, il contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al tasso dello 0,50% annuo dal 01/01/2015, dello 0,20% dal 01/01/2016, dello 0,10% dal 01/01/2017, dello 0,30% dal 01/01/2018, del 0,80% dal 01/01/2019 e dello 0,05% dal 01/01/2020.

es. calcolo sanzione: (imposta dovuta x aliquota sanzione) / 100
es. calcolo interessi: (imposta dovuta x aliquota interessi x giorni di ritardo) / 365

Il programma "Calcolo IUC (TASI e IMU)" permette di calcolare in modo semplice, corretto e completamente automatico gli interessi e la sanzione per la regolarizzazione dell'imposta dovuta.

Si precisa che per procedere al ravvedimento occorre prima effettuare il calcolo dell'imposta.

Calcolo RAVVEDIMENTO (IMU e TASI)

Versamento dell'imposta

L'Ufficio Gestione Entrate non riscuote il tributo presso gli sportelli comunali, il versamento dell'IMU può essere effettuato con il mod. F24 (sia standard che semplificato) reperibile presso tutte le Banche e gli Uffici Postali.

E' possibile scaricare il modello anche nella sezione "Modulistica". Il pagamento tramite F24 è gratuito.

Con questa modalità di pagamenti i cittadini possono compensare crediti IRPEF con il debito IMU / TASI.

Attenzione!
Non è possibile effettuare il contrario, cioè compensare somme a credito IMU / TASI con il debito IRPEF.

Chi ha diritto ad un rimborso IMU/TASI dovrà necessariamente presentare apposita istanza all'Ufficio Gestione Entrate del Comune di Brugherio.

Il versamento si effettua solo per importi annui superiori a € 12,00 e con arrotondamento all'Euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario).

Si rammenta che il codice ente del Comune di Brugherio è B212

TASI - Tributo sui servizi indivisibili

Informazioni generali

Aliquote 2019
Per l'anno 2019 l'aliquota TASI è pari al pari al 3‰ (tre per mille)
E' stata approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 29/03/2019
Delibera TASI

La TASI per l'anno 2019 è dovuta esclusivamente sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati – E' obbligatorio presentare, a pena decadenza apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quando si è verificata la variazione
Su tutti gli altri immobili la TASI non è dovuta

Scadenze 2019
TASI - due rate di pari importo
Acconto entro il 17 giugno
Saldo entro il 16 dicembre

Per calcolare la TASI
E' possibile effettuare il conteggio utilizzando il calcolatore on-line disponibile sul sito internet del Comune: Calcolo IUC (TASI e IMU)

Modalità di pagamento: modello F24
Codice Comune: B212
Codice Tributo: 3961 altri fabbricati (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

Informazioni generali sull'imposta
Il tributo è destinato al finanziamento dei "servizi indivisibili", ovvero quelle attività che il Comune rivolge indistintamente a tutta la collettività, al contrario dei "servizi a domanda individuale" (come, ad esempio, gli asili nido, il trasporto scolastico, etc.).

Esempi di servizi indivisibili erogati dal Comune sono l'illuminazione pubblica, la manutenzione del manto stradale, la manutenzione del verde pubblico, il servizio di protezione civile, etc.
 

Obblighi dichiarativi

Con riferimento alla Circolare MEF n. 2/DF del 3/6/2015, si precisa che per comunicazioni relative a variazioni che riguardano la TASI e soggette ad obbligo dichiarativo, è possibile utilizzare il modello di dichiarazione IMU, in quanto per questo tributo non verrà predisposto dal Ministero nessun modello specifico.

I termini per la presentazione della dichiarazione sono i medesimi previsti per l'IMU, e che coincidono con quelli della presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero 30 giugno e 30 settembre (solo per le dichiarazioni telematiche) dell'anno successivo rispetto al quale si verifica la variazione.

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