L'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze (gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7, limitatamente ad una unità per categoria) escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che continuano ad essere assoggettate all'imposta e possono usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00.
CASI DI ESCLUSIONE (assimilazioni all'abitazione principale) disposti dal Comune:
- abitazione appartenenti (proprietà piena o usufrutto) ad anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
ALTRI CASI DI ESENZIONE EX LEGE
- Casa coniugale assegnata al coniuge - a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - che la destina ad abitazione principale
- Case appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- Gli immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- Una sola unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la medesima non risulti locata;
- Un solo immobile adibito ad abitazione posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139-2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale, a condizione che lo stesso non risulti locato;
- Gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D. L. n. 102-2013, convertito nella Legge n. 124-2013;
- I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, e di quelli ad immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
CASI DI RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DELIBERATI DAL COMUNE
Sono soggetti all'Imposta Municipale Propria, calcolata nella misura del 50% della base imponibile:
- Le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il 1° grado, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 – A8 e A9, a condizione che il contratto di comodato d'uso gratuito sia registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e che il comodante, oltre all'immobile adibito a propria abitazione principale, possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nel medesimo comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
- I fabbricati di interesse storico o artistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 11 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
Sono soggetti all'Imposta Municipale Propria, calcolata nella misura del 75% dell'aliquota determinata dal comune – aliquota da applicare 0,46 per cento per le abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria)
- Gli immobili adibiti ad abitazione locati a canone concordato, ai sensi della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e della Legge di Regione Lombardia n. 27 del 4 dicembre 2009.
per maggiori dettagli:
https://www.comune.brugherio.mb.it/aree/benessere-sociale/servizi-al-cittadino/Canone-concordato/
- Le abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) utilizzate nell'ambito di progetti di autonomia abitativa per persone in condizione di disabilità grave, approvati e finanziati in base alla Legge n. 112/2016 ed alla Delibera della Giunta regionale della Lombardia n. 6674/2017 e validati dal servizio sociale del Comune.
CALCOLO IMU anno 2023
Sito internet del Comune: Calcolo IMU
E' altresì possibile rivolgersi ai CAAF presenti sul territorio comunale.