AUA – Autorizzazione Unica Ambiente

Dal 13 giugno 2013 è in vigore il Regolamento sull’autorizzazione unica ambientale (AUA), il D.P.R. 13/03/2013 n. 59, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 29 maggio 2013.

L’AUA è un provvedimento autorizzativo unico, di competenza della Provincia.

Essa sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale che in precedenza l’impresa doveva chiedere e ottenere separatamente.

La nuova autorizzazione potrà essere rilasciata a tutte le imprese interessate, che abbiano la necessità di ottenere almeno uno dei seguenti titoli (art. 3 del Regolamento):

a) l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
b) la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.lgs. 152/2006);
d) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale (art. 272 D.lgs. 152/2006);
e) la documentazione previsionale di impatto acustico;
f) l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
g) le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 152/2006.

L’AUA ha una durata di 15 anni, che decorrono dal rilascio del titolo.

Il gestore dell’impianto ha la facoltà di non ricorrere all’AUA quando si tratti di attività che sono soggette a mera comunicazione oppure all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale (art. 272 D.lgs. 152/2006).

Anche in tali ipotesi, il gestore dovrà presentare comunque la comunicazione o l’istanza attraverso il SUAP. 

Possono richiedere l'AUA

1. le Piccole e Medie Imprese (PMI), individuate dall’art. 2 del DM 18 aprile 2008, come da tabella seguente:

2. i gestori degli impianti che non sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale

L’AUA non deve essere richiesta:

  • se il progetto è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che, in base alle leggi statali o regionali, sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale. In caso di sottoposizione del progetto alla “verifica di assoggettabilità” alla VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo, prima di poter procedere con l’AUA;
  • per gli impianti che sono sottoposti alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), vale a dire le categorie di attività industriali che sono specificate nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione dell’AUA quei procedimenti autorizzativi che già prevedono l'emanazione di un'autorizzazione unica, in particolare:

  • l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208 del D.lgs. 152/2006);
  • l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (art. 12 del D.lgs. n. 387/2003);
  • l’autorizzazione unica per gli impianti di cogenerazione, alimentati da fonti convenzionali (art. 11 del D.lgs. 115/2008).

Tali procedimenti restano disciplinati dalle rispettive normative di settore.

Infine, altre ipotesi di esclusione dalla disciplina dell’AUA sono state individuate con la DGR Lombardia 16 maggio 2014 n. X/1840, e riguardano le seguenti tipologie impiantistiche:

  • gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi ultimi;
  • gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché inerenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza.

Quando si deve chiedere l'AUA

L’autorizzazione deve essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo sostituito dall’Autorizzazione Unica Ambientale.

La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell’articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013.

È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA quando si tratti di attività che risultano soggette, rispettivamente:

  • soltanto a comunicazione (viceversa, nel caso di un impianto soggetto sia a comunicazione, sia a un titolo abilitativo di carattere autorizzatorio, il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche alla scadenza della comunicazione);
  • all’autorizzazione alle emissioni in via generale prevista dall’art. 272 D.lgs. 152/06. Il Gestore ha la facoltà di presentare un’autonoma domanda di adesione all’autorizzazione in via generale anche quando l’attività sia soggetta a un titolo autorizzatorio per il quale l’AUA è obbligatoria.

Anche in queste ipotesi, l’istanza dovrà essere comunque presentata tramite il SUAP di riferimento e accompagnata dalla dichiarazione da parte del Soggetto richiedente con la quale questi specificherà che non risulta soggetto ad AUA e che non intende avvalersene.

Il modello di domanda

La domanda di AUA deve comprendere tutte le autorizzazioni e i titoli che sono necessari per l’esercizio dell’impianto. Pertanto, alla scadenza (o modifica sostanziale) del primo titolo, il Gestore che deve richiedere l’AUA presenta la documentazione necessaria per l’istruttoria del/i titolo/i in scadenza (compilando le relative schede di settore) e, contemporaneamente, indica gli altri titoli ambientali - ancora validi - di cui è in possesso.

Qualora le condizioni d’esercizio o le informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non fossero mutate, il Gestore potrà far riferimento alla documentazione già in possesso: a tale scopo, il Gestore dovrà fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa», che non sono cambiate le condizioni e i presupposti alla base del titolo precedentemente rilasciato.

L’Autorità competente ha comunque la facoltà di valutare, sulla base di elementi di carattere ambientale e territoriale o di nuove disposizioni legislative, l’opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti – anche sulla scorta della durata residui di questi – al fine di prevederne un aggiornamento.

Come presentare la domanda di autorizzazione

La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) che la inoltra, in via telematica, alla Provincia, che è l'Autorità competente, e ai Soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostituiti dall’AUA.

Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.

Viceversa, in presenza di una domanda incompleta, possono essere richieste integrazioni al Soggetto richiedente, una sola volta. 

Se il gestore non presenta le integrazioni richieste entro il termine fissato, la domanda di AUA è archiviata.

Il gestore può chiedere una proroga del termine indicato per presentare le integrazioni, in considerazione della complessità della documentazione da presentare: in tal caso, i termini del procedimento rimangono sospesi anche per il tempo della proroga.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 160/2010, laddove sia attiva presso un SUAP una modalità telematica di compilazione guidata e di gestione delle istanze in formato standard XML, i Gestori sono tenuti all’inoltro delle stesse utilizzando esclusivamente la suddetta modalità, con l’esclusione di utilizzo della posta elettronica certificata per l’invio al SUAP.

Per il SUAP del  Comune di Brugherio che è in regime di convenzione con la Camera di Commercio, è disponibile - all’interno del Portale impresainungiorno -  apposito applicativo camerale per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica ambientale (AUA).

L’applicativo è disponibile, con le seguenti modalità:
nel percorso “Interventi di realizzazione e modifiche dei locali/impianti”, è presente la voce "Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)" che permetterà di selezionare, come previsto dalla normativa, le autorizzazioni richieste.

Durata, modifica e rinnovo dell'autorizzazione

L’AUA ha una durata di 15 anni, che decorrono dal rilascio del titolo.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108 del D.lgs. 152/2006), i gestori degli impianti devono presentare, almeno ogni 4 anni, una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell’AUA.

Il gestore che intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto precedentemente autorizzati in AUA, ne dà comunicazione all’autorità competente.

Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione all’autorità competente, senza che quest’ultima si sia pronunciata, il gestore può procedere all’esecuzione della modifica.

Viceversa, qualora l’autorità competente dovesse ritenere che la modifica comunicata dal Gestore sia una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, viceversa, è tenuto da subito a presentare una domanda di AUA.

Il rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

L’autorità competente può tuttavia imporre il rinnovo anticipato dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, quando:

  • le prescrizioni stabilite nell’AUA stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale;
  • lo esigono nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.
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