Ufficio Polizia Locale
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Le sanzioni del Codice della Strada possono essere erogate con un preavviso di violazione (foglietto apposto sul parabrezza) o con un verbale contestato e/o notificato.
Il preavviso è l’atto scritto che l’operatore di Polizia Locale compila quando accerta una violazione in assenza del trasgressore e/o del proprietario del veicolo, apponendone copia sul parabrezza.
Per il Codice della Strada non è un atto obbligatorio.
Il verbale di contestazione è l’atto scritto che l’operatore di Polizia Locale compila all’atto dell’accertamento della violazione, copia del quale viene consegnata direttamente a chi ha commesso l’infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla contestazione immediata della violazione al trasgressore e/o al proprietario del veicolo, il verbale viene notificato alla residenza o sede dell’intestatario del veicolo, entro 90 giorni dalla data della violazione.
La sanzione indicata sul verbale deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. In caso di notificazione la sanzione è maggiorata delle spese di accertamento e di notifica sostenute dalla Pubblica Amministrazione, che il Comune di Brugherio ha determinato nella somma complessiva di € 15,00.
E’ possibile usufruire della riduzione del 30% dell’importo della violazione se il pagamento viene effettuato entro e non oltre 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione del verbale.
L’importo della sanzione diminuita del 30%, quando possibile, è espressamente indicato dall’agente accertatore sul preavviso e/o sul verbale di contestazione.
La riduzione del 30% non può essere applicata alle spese di notifica del verbale, che rimangono invariate nella misura determinata di € 15,00, o se è prevista l’ulteriore sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente.
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
Si rammenta che l'IBAN del Comune di Brugherio è: IT.56.O.07601.01600.000020473203 specificando che il quinto carattere corrisponde alla lettera maiuscola "O" e non al numero "zero"
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Il Codice della Strada prevede la possibilità di rateizzare una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con un verbale, se si verificano entrambe queste condizioni:
In ragione delle effettive condizioni economiche e alla entità delle somme da corrispondere, il pagamento potrà essere così ripartito:
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.
Quando si chiede una rateizzazione della sanzione, si rinuncia automaticamente alla facoltà di ricorrere al Prefetto e al Giudice di Pace.
Alle rate verranno applicati interessi calcolati come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.
L’istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale mediante il modulo allegato, debitamente compilato, firmato e corredato dalla necessaria documentazione, presso l’Ufficio Protocollo del Comune sito in piazza Battisti n. 1, ovvero inviato a mezzo pec all’indirizzo:
Ricevuta una sanzione amministrativa, il trasgressore e/o il proprietario del veicolo possono:
o in alternativa:
Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche e considerazioni i motivi per cui richiede l’archiviazione, allegando eventuale documentazione a supporto.
L’interessato può presentare ricorso avverso il solo verbale di contestazione e non avverso il preavviso di violazione; in tale ipotesi, per presentare ricorso è necessario attendere la notifica del verbale di accertamento.
Il ricorso può essere presentato solo ed esclusivamente qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione (artt. 203 e 204-bis C.d.S.).
Il Prefetto o, in alternativa, il Giudice di Pace possono accogliere il ricorso e quindi archiviare il verbale, liberando l’interessato dall’obbligo di pagamento ovvero rigettarlo a conferma della sanzione.
Il ricorso al Prefetto deve essere proposto, in carta semplice o avvalendosi dell’allegato modulo debitamente compilato e sottoscritto dall’avente titolo, all’Ufficio Protocollo del Comune sito in piazza Battisti n. 1 ovvero inviato a mezzo pec all’indirizzo protocollo.brugherio@legalmail.it.
In alternativa il ricorso può essere presentato direttamente alla Prefettura.
L’opposizione al Giudice di Pace deve essere proposta direttamente all’Ufficio del Giudice di Pace di Monza.
Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente alla Cancelleria Civile del Giudice di Pace.
L’autotutela amministrativa rappresenta la possibilità, concessa alla Pubblica Amministrazione, di riesaminare i propri atti sotto il profilo della legittimità e del merito al fine prevenire possibili conflitti con altri soggetti.
In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di autotutela, all’organo accertatore - salvo che non sia già stato presentato ricorso al Prefetto ovvero opposizione al Giudice di Pace - è consentito procedere al riesame dei propri atti esclusivamente nei casi indicati nell’art. 386, comma 3, Reg. C.d.S. e precisamente:
In tali casi, occorre presentare apposita istanza mediante il modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto, corredato dalla necessaria documentazione, da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune sito in piazza Battisti n. 1 ovvero inviato a mezzo pec all’indirizzo:
protocollo.brugherio@legalmail.it.
ATTENZIONE:
La presente istanza non sostituisce il ricorso ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del Codice della Strada e non interrompe il termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta.
E’ possibile chiedere il rimborso di un verbale d’infrazione nel caso in cui:
L’istanza di rimborso potrà essere presentata mediante il modulo allegato, debitamente compilato, firmato e corredato dalla necessaria documentazione, presso l’Ufficio Protocollo del Comune sito in piazza Battisti n. 1 ovvero inviato a mezzo pec all’indirizzo: