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Una componente inquinante troppo spesso sottovalutata è rappresentata dal rumore, che produce “inquinamento acustico”.
Questo fenomeno si accompagna alle attività umane, causando effetti indesiderati e provocando, in taluni casi, gravi scompensi nell’organismo umano, non solo nei confronti dell’apparato uditivo ma anche del sistema nervoso.
Gli effetti vanno dalle interferenze sul rendimento nell’apprendimento e nel lavoro, alle alterazioni del ritmo del sonno, fino all’insorgere di malattie di organi innervati dal sistema neurovegetativo; in caso limite oltre i 160 decibel si assiste alla rottura del timpano.
Il rispetto di norme comportamentali dettate dal buon senso, prima ancora che dalla vigente legislazione, è indispensabile per contribuire alla diminuzione dell’inquinamento acustico.
Ecco le norme principali:
Il Piano di Azzonamento Comunale
Il Comune di Brugherio, relativamente all’inquinamento acustico e come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale, la zonizzazione acustica del territorio comunale, che prevede una suddivisione del territorio in diverse classi, a ciascuna delle quali corrispondono dei valori limite diurni e notturni di emissione e di immissione delle varie fonti di rumore.
Problematiche connesse al rumore
Ogniqualvolta si presenti un problema relativo al rumore, causato da attività produttive e non, ci si deve riferire a quanto previsto dalla normativa in materia – DPCM 01.03.1991, Legge Quadro nr. 447 del 26.10.1995 e Legge Regionale nr. 13 del 10.08.2001 – in relazione alla ricerca della possibile soluzione. In caso di situazioni comportanti disagi, occorre inoltrare esposto al Servizio Tutela Ambiente del comune e/o direttamente all’ARPA (Agenzia Regionale per l’Ambiente) – Dipartimento di Milano 3 – Servizio Territoriale di Monza – affinché possano essere effettuate le opportune verifiche.
Se da tali verifiche dovesse emergere che il disturbo lamentato è fondato, ossia il rumore supera i limiti massimi consentiti dalla normativa vigente in materia e, nel caso specifico, i limiti previsti dal Piano di Azzonamento Acustico, l’Amministrazione Comunale emetterà ordinanza nei confronti dell’attività che genera la fonte di rumore affinché la stessa adotti i necessari provvedimenti per eliminare il rumore ovvero per farlo rientrare nei limiti consentiti.
Per quanto concerne poi in particolare i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e i pubblici esercizi, si rammenta il rispetto del regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore dei suddetti locali (DPCM 16.04.1999 nr. 215), così come, in caso di controlli sulla rumorosità, il rispetto delle modalità relative alle tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico (D.M. Ambiente 16.03.1998).