Autocertificazione

Autocertificazione

I certificati anagrafici sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione. Dal 1° gennaio 2012 tutti i cittadini che dovranno attestare la propria condizione anagrafica (nascita, stato di famiglia, cittadinanza etc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi dell’autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Enti Locali) e gli enti gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, AQP, ACI, Gestori di trasporti pubblici, ecc.) saranno obbligate ad accettarle.

Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali potranno ancora essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente.

Le amministrazioni ed i privati possono effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni.

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziara e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

Dichiarazioni sostitutive di certificazione

È la possibilità offerta al cittadino che si rivolge ad un ufficio pubblico, di dichiarare direttamente alcuni dati personali, in sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative.

Con le modifiche apportate dall'art. 30 bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000, anche i privati (quali ad esempio banche, assicurazioni, notai,società, ecc.) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.

In particolare sono comprovati con Dichiarazione sostitutiva di certificazione con carattere definitivo resa dall’interessato:
data e luogo di nascita-residenza-cittadinanza-godimento dei diritti politici-stato di celibe, nubile, coniugato o vedovo-stato di famiglia-esistenza in vita-nascita del figlio-decesso del coniuge, ascendente, discendente-posizione obblighi militari-iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione-titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica-situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto-possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato-stato di disoccupazione-qualità di pensionato e categoria di pensione-qualità di studente qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo-tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari-di non aver riportato condanne penali-qualità di vivenza a carico-tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello Stato civile.

Dette dichiarazioni devono solo essere sottoscritte dall’interessato o in presenza del dipendente addetto, o presentate unitamente a copia fotostatica di documento di identità e fatte pervenire, anche non di persona, all’Amministrazione richiedente.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Concerne tutti quegli stati, fatti o qualità sempre che riguardino la propria pratica amministrativa non rientranti nella certificazione di cui al punto precedente, personali o relativi ad altri soggetti di cui l’interessato risulti essere a conoscenza.

N.B.:
è inoltre comprovabile la conoscenza del fatto che copia di una pubblicazione è conforme all’originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).

Tali dichiarazioni non devono avere per contenuto: manifestazioni di volontà (es: procure, deleghe)-dichiarazioni di impegno (accettazioni o rinunce)-dichiarazioni di contenuto contrattuale (vendite, locazioni) che sono del campo di diritto privato di competenza dei notai e non possono essere utilizzate per quanto riguarda i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità o di marchi o brevetti.

1. Le istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato:

in presenza del dipendente addetto

2. o presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità.

Negli altri casi devono essere autenticate da notaio, cancelliere, segretario comnunale o altro funzionario incaricato.

L’autocertificazione deve essere resa direttamente dall’interessato che sia persona maggiorenne con piena capacità giuridica. In caso di minore o incapace la dichiarazione potrà essere resa dal genitore, curatore o tutore.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni solo limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Dove è utilizzabile:
l’autocertificazione è utilizzabile solo nei rapporti fra il cittadino e una Pubblica Amministrazione, nonchè con gestori di pubblici servizi e con privati che vi consentano, non trova applicazione nei rapporti inerenti all’attività giudiziaria.

Quando è utilizzabile:
sempre. L’autocertificazione è un diritto e il funzionario dell’ufficio pubblico incaricato a riceverla che non ammette l’autocertificazione, quando ci sono tutti i presupposti per accoglierla, incorre in violazione dei doveri d’ufficio.

Modalità di trasmissione:
i documenti possono essere trasmessi ad una Pubblica Amministrazione tramite fax o altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento.

Attenzione:
il cittadino, nell’avvalersi dell’autocertificazione deve però stare attento a non effettuare dichiarazioni non veritiere; infatti, l’Amministrazione pubblica può provvedere d’ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale.

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