FAQ
L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.
L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.
L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenza in base:
- al numero dei componenti del nucleo familiare
- alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.
In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.
Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani) residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.
Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
- è a tempo indeterminato
- è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
- il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
La trasmissione di alcune pratiche tramite lo Sportello Telematico richiede l'apposizione di una firma elettronica alla documentazione.
Se non sai come si appone una firma elettronica a un documento informatico segui questi semplici passaggi.
Prima di tutto ti occorre un dispositivo di firma
Per poter generare firme elettroniche hai bisogno di un dispositivo sicuro per la generazione della firma (una smart card o un token USB):
- se usi una smart card hai bisogno che al tuo computer sia collegato l'apposito lettore
- se usi un token USB devi inserirlo in una delle porte disponibili e avviare il software di firma.
... poi devi aprire il software che preferisci per l'apposizione della firma
Il software deve essere in grado di interagire con il dispositivo di firma per gestirlo (ad esempio per cambiare o sbloccare il PIN) e per generare le firme.
Questi sono i software più comuni, gratuiti e scaricabili da internet:
... quali documenti devo firmare?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza se un particolare documento o un allegato deve essere firmato elettronicamente e da chi.
... quale formato di firma devo utilizzare?
Fatti salvi casi particolari, lo sportello Telematico accetta tutti i formati di firma che le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare: CAdES (P7M), PAdES (PDF) e XAdES (XML).
... devo apporre una firma digitale o una firma elettronica avanzata?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza anche se un particolare documento o un allegato deve essere sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata.
Quando apporrai la firma richiesta, ricorda che:
- il certificato presente sulla CIE e sulla TS-CNS è un certificato di firma elettronica avanzata
- se hai a disposizione un dispositivo di firma digitale ti conviene apporre una firma digitale.
Per apporre una firma elettronica con la CIE puoi utilizzare il software Globo.Signer.
In alternativa puoi utilizzare le modalità indicate sul sito del Ministero dell'Interno www.cartaidentita.interno.gov.it:
- modalità “desktop” - la firma elettronica avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card NFC o contactless, previa installazione del Software CIE
modalità “mobile” - la firma elettronica avviene mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app CieSign (disponibile su Google Play e App Store).
Per apporre una firma elettronica con la TS-CNS puoi utilizzare il software Globo.Signer.
La firma elettronica è l'equivalente elettronico della firma autografa: quando si appone la propria firma autografa su un documento cartaceo, ci si attribuisce la paternità dello stesso o si afferma di acconsentire al contenuto del documento; lo stesso accade apponendo la firma elettronica a un documento informatico.
Usata correttamente, la firma elettronica garantisce che:
- il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità)
- il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio)
- il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità).
Quali sono i diversi tipi di firma elettronica?
I diversi tipi di firma elettronica sono definiti dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 1 (così come modificato dal Decreto legislativo 30/12/2010, n. 235, art. 1):
- firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica
- firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (comma q-bis)
- firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (comma r)
- firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Qual è l'efficacia giuridica della firma elettronica?
L'efficacia giuridica dei diversi tipi di firma elettronica è definita dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 21:
- Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
- Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. ((Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale)).
Atti che devono farsi per iscritto (articolo 1350 del Codice Civile)
"Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
- i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
- i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
- i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
- gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
- i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
- i contratti di anticresi;
- i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
- i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
- gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
- gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
- le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
- gli altri atti specialmente indicati dalla legge."
Efficacia della scrittura privata (articolo 2702 del Codice Civile)
"La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta."
Un certificato di autenticazione è presente all'interno di un dispositivo (smart card o token USB) ed è rilasciato da una Certification Authority (CA) autorizzata.
Consente di effettuare un'autenticazione forte (SSL Client Authentication) nei siti web che chiedono come credenziale di accesso l'utilizzo di un certificato digitale.
Un dispositivo di firma è un apparato elettronico programmabile solo all'origine, in grado di conservare in maniera protetta le chiavi private e di generare al proprio interno una firma digitale.
Utilizza microprocessori basati su standard previsti dalla legge, nei quali sono implementate avanzate tecnologie crittografiche in un ambiente con standard di sicurezza molto restrittivi.
La caratteristica fondamentale del dispositivo di firma è che deve essere "programmabile solo all'origine". Questo significa che nel dispositivo di firma devono essere inserite, all'atto della fabbricazione o dell'inizializzazione, delle informazioni che non possono essere modificate successivamente.
Un dispositivo di firma può assumere aspetti molto diversi: quello più comune è la forma della smart card, un tesserino di plastica delle dimensioni standard di una carta di credito, provvisto di un microprocessore e di una certa quantità di memoria per archiviare dati e svolgere elaborazioni. Il dispositivo può anche essere una penna USB (token).
Sei un cittadino e devi attivare un nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)?
Per attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è necessario rivolgersi a uno dei gestori accreditati (azienda privata o ente pubblico) autorizzati da AgID che possiedono i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e acquistarlo.
Sei un libero professionista? Devi già avere un indirizzo di PEC!
Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 7 prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Sei un imprenditore? Devi già avere un indirizzo di PEC!
Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 6 prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.
La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.).
Come tale, non deve essere confusa con altri oggetti chiamati genericamente "elettronici", come per esempio la firma autografa scansionata e conservata come immagine.
La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:
- la sottoscrizione di un documento informatico
- la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario
- la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento
- la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata
- la segretezza dell'informazione contenuta nel documento.
La firma elettronica avanzata (FEA) è un particolare tipo di firma elettronica con il quale si possono firmare tutti gli atti ad esclusione dei contratti relativi a beni immobili (per i quali è richiesta l'apposizione della firma digitale).
Qual è l'efficacia giuridica della firma elettronica avanzata?
Il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 20, com. 1-bis stabilisce che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
Come faccio ad apporre una firma elettronica avanzata?
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/02/2013, art. 61, com. 2 stabilisce che l'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod.ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della Pubblica Amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del Codice.
Ne consegue che un documento da presentare alla Pubblica Amministrazione può essere firmato utilizzando la TS-CNS o la CIE.
La firma elettronica avanzata apposta con la TS-CNS o la CIE ha alti livelli di sicurezza perché:
- è generata con uno strumento (smart card) certificato secondo gli stessi standard di sicurezza adottati dalle smart card per la firma digitale (ISO/IEC 15408, Common Criteria, EAL4+)
- il certificato digitale e le chiavi sono generate da un certificatore accreditato da AgID.
La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica grazie il quale si invia documentazione elettronica con valenza legale che attesta l'invio e la consegna di documenti informatici.
Certificare l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Se il mittente smarrisce le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Per avere pieno valore legale, l'invio e la ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata devono avvenire tra due caselle PEC. In altre parole, da una casella di PEC posso inviare e-mail a qualsiasi indirizzo, ma avrò una ricevuta di avvenuta consegna, paragonabile a una ricevuta di ritorno di una raccomandata A/R, solo se l'invio avverrà verso un'altra casella PEC.
Un certificato di sottoscrizione è presente all'interno di un dispositivo (smart card o token USB) ed è rilasciato da una Certification Authority (CA) autorizzata.
Contiene le informazioni necessarie a garantire la corrispondenza tra il nome del soggetto certificato e la sua chiave pubblica.
Nel certificato compaiono altre informazioni tra cui la CA che lo ha emesso, il periodo di tempo in cui il certificato può essere utilizzato, ecc.
Il suo scopo è di dare il valore della "forma scritta" ai documenti informatici.
Con il termine open data si fa riferimento ad alcuni tipi di dati (informazioni, dati numerici, ecc.) che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti.
I dati aperti sono disponibili in un formato aperto, standardizzato e leggibile da un’applicazione informatica per facilitare la loro consultazione e incentivare il loro riutilizzo anche in modo creativo e a loro volta devono essere rilasciati attraverso licenze libere che non ne impediscano la diffusione e il riutilizzo da parte di tutti i soggetti interessati.