Ufficio Polizia Locale
Via Quarto 28/32
Oggi Aperto
Via Quarto 28/32
Oggi Aperto
Alcune violazioni al Codice della Strada, oltre alla sanzioni amministrative pecuniarie, comportano l’applicazione di sanzioni accessorie che ricadono sul veicolo come il Sequestro Amministrativo e il Fermo Amministrativo, normati rispettivamente dall’Art. 213 e dall’Art. 214 C.d.S.
Tali violazioni implicano che il veicolo venga tolto dalla circolazione e depositato, a spese dell’interessato, in un luogo adeguato non soggetto a pubblico passaggio di cui il trasgressore o il proprietario abbiano la disponibilità ovvero, in talune ipotesi, presso depositeria autorizzata.
Nei casi previsti dal Codice della Strada, quando siano scaduti i termini della custodia obbligatoria in depositeria, ovvero se il luogo di custodia e/o il custode nominato al momento dell'accertamento della violazione non sono più in grado di custodire il veicolo, è possibile chiedere il cambio di custodia.
Il proprietario del veicolo e il custode (se persona diversa) devono presentarsi presso l’ufficio dell’organo accertatore, muniti di:
Qualora uno dei soggetti interessati sopra indicati non possa presentarsi personalmente, può incaricare una terza persona mediante apposita delega, debitamente compilata e sottoscritta, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del delegante e del delegato.
Se il cambio di custodia comporta lo spostamento del veicolo presso altro luogo, questo deve avvenire a spese del richiedente e garantendo la sicurezza stradale (mediante carro attrezzi e/o altro mezzo).
Non è consentito circolare su strada senza la copertura assicurativa per la responsabilità civile.
I trasgressori sorpresi senza assicurazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria e ad un provvedimento di sequestro amministrativo del veicolo sprovvisto di RCA, come disposto dall’art. 193 del Codice della Strada.
Il trasgressore e/o l’obbligato in solido possono chiedere il dissequestro del veicolo per la rimessa in circolazione previo:
Il trasgressore, l’obbligato in solido e il custode devono presentarsi presso l’ufficio dell’organo accertatore, muniti di:
L’art. 193 del Codice della Strada prevede la possibilità di demolire il veicolo sequestrato, riducendo della metà l’importo della sanzione, purché la relativa istanza venga presentata entro il termine tassativo di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.
Il proprietario del veicolo deve presentarsi presso gli Uffici del Comando Polizia Locale, munito di:
All’atto della presentazione della predetta documentazione, l’interessato dovrà versare l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria a titolo di cauzione.
Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, si provvederà a restituire la metà dell’importo versato a titolo di cauzione, mentre la restante parte verrà trattenuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Si precisa che la demolizione del veicolo dovrà essere effettuata entro il termine tassativo di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.