Ufficio Ambiente
Piazza Cesare Battisti 1
Oggi Aperto
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Secondo la legislazione nazionale in materia - DPR 203/88 - per inquinamento atmosferico si intende ”ogni modificazione della composizione o stato fisico dell’aria dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, da costituire pericolo per la salute dell’uomo, da compromettere le attività ricreative e da alterare le risorse biologiche, gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati”.
La salvaguardia dell’aria
La collaborazione del cittadino nei confronti dell’inquinamento atmosferico si può concretizzare in numerose azioni, molte delle quali, essendo correlate ad un uso più razionale dell’energia (elettricità, combustibili per riscaldamento e per autotrazione) si traducono anche in un risparmio economico.
Pertanto ognuno di noi può:
Impianti termici e controllo fumi
L'accensione degli impianti termici, come previsto dall'articolo 9, comma 2 del DPR n. 142 del 26/08/1993, è consentita con i seguenti limiti massimi di durata giornaliera e periodo annuale: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.
A seguire i valori massimi di temperatura ambientale interna dei singoli ambienti/edifici durante il funzionamento degli impianti termici:
Al di fuori del periodo indicato, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio (non è necessaria Ordinanza del Sindaco) e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
Quindi, per il Comune di Brugherio, 7 ore giornaliere massime (fatti salvi particolari edifici).
E’ consentito ripartire l’orario di accensione giornaliera in due o più sezioni.
La durata di attivazione si intende compresa tra le ore 5 e le ore 23.
Si fa inoltre presente che presso gli impianti centralizzati destinati ad una pluralità di utenti, in qualsiasi edificio si trovino, l’amministratore od il proprietario sono tenuti ad esporre:
a) l’indicazione del periodo annuale d’esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto
b) le generalità ed i recapiti del soggetto responsabile dell’impianto e del manutentore.
Si rammenta che in base alle tipologie degli impianti di riscaldamento sono previste procedure di manutenzione, controllo e ispezione.
La manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti di riscaldamento, prevede le seguenti procedure come da Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia:
Le manutenzioni, oltre a garantire la presenza di scarichi meno inquinanti, danno anche una garanzia dal punto di vista della sicurezza.
A tale proposito si ricorda che l’esecuzione di un nuovo impianto termico o la modifica di un impianto termico esistente, deve essere effettuata da un tecnico abilitato, il quale dovrà rilasciare obbligatoriamente al termine la dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90.
Impianti termici: nuove disposizioni legislative a partire dal 2012
A partire dall'anno 2012 è necessario adeguare questo tipo di impianti secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 30-11-2011 n. 9/2601 “Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale”.
Si riportano qui di seguito i punti salienti della deliberazione di cui sopra e per chi fosse interessato si rimanda al link riportante il testo integrale:
1. A partire dal 1 gennaio 2012 e entro il termine del 31 luglio 2014 ogni impianto termico deve essere dotato di una "Targa" identificativa, contraddistinta da codice univoco, generata dal CURIT (Catasto Unico Regionale per Impianti Termici), valida per tutta la vita dell'impianto.
Il codice della "Targa" assegnato all'impianto costituisce l'identificativo dell'impianto per tutta la durata in attività dello stesso. Nel caso di semplice sostituzione del generatore, il codice impianto non varia.
2. La precedente L.R. n. 24/2006 prevede l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari, al fine di controllare la temperatura di ogni singolo appartamento e attestare gli effettivi consumi di energia per il riscaldamento, nel caso di impianti centralizzati (tipici in palazzine e condomini).
I nuovi impianti progettati e realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente dispositivo devono obbligatoriamente prevedere sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
L'obbligo di installazione di detti sistemi per gli impianti termici esistenti si applica secondo quanto indicato nella tabella seguente, in funzione della potenza termica dell’impianto e della sua età:
Tipologia impianto - Data entro cui adottare le misure necessarie per termoregolazione e contabilizzazione
Superiore 350 kW e installazione ante 1° agosto 1997
1° agosto 2012
Maggiore o uguale a 116,4 kW e installazione ante 1° agosto 1998
1° agosto 2013
I restanti impianti
1° agosto 2014
Emissioni in atmosfera
Le attività con impianti che danno luogo ad emissione di gas, polveri o fumi in atmosfera, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione Lombardia ai sensi del DPR 203/88.
La richiesta dovrà essere inoltrata alla Regione Lombardia – Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale – e per conoscenza al Ministero dell’Ambiente e al Comune.
Il Sindaco, nei casi di autorizzazione secondo la procedura dell’art. 7 del DPR 203/88, esprimerà il parere alla Regione Lombardia entro il termine stabilito (45 giorni).
In caso di attività a ridotto inquinamento atmosferico, per le quali è prevista l’autorizzazione in via generale subordinata alla presentazione della domanda da parte del titolare ’ell’impianto, l’emissione potrà essere attivata decorsi 45 giorni senza osservazioni da parte della Regione.