Ufficio Edilizia Privata
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L’art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 definisce le procedure al fine del rilascio del certificato di agibilità.
É il certificato che attesta l’esistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati.
Viene rilasciato a seguito di opere edili che prevedono nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali.
Nel caso di edifici esistenti va richiesto quando gli interventi effettuati abbiano comportato la modifica delle condizioni di cui sopra.
Deve essere obbligatoriamente richiesto entro 15 giorni dalla fine lavori.
La mancata o tardiva presentazione dell’istanza entro il termine indicato, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a € 464,81 ai sensi dell’art. 24 c. 3 D.P.R. 380/01.
Qualora l’immobile venisse occupato in assenza del certificato di agibilità si applicheranno le sanzioni previste dalla delibera di G.C. n. 181/02.
60 giorni dalla presentazione della domanda completa
n. 1 marca da bollo da € 16,00 alla presentazione dell'istanza.