Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Art. 47 D. Lgs. 33/2013

Sanzioni per casi specifici

    1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e deidati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione incarica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione organismo interessato.

       

    2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

       

    3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.lgs. 33-2013, il Comune di Brugherio non ha ricevuto sanzioni per la mancata comunicazione dei dati.

Date di modifica e pubblicazione

  • Ultima modifica : Mon Nov 16 16:13:00 CET 2020  
  • Prima pubblicatione : Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
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