Ambito oggettivo

La disciplina del Whistleblowing risponde all’esigenza di fornire adeguate misure di tutela a coloro che, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, appartenente al settore pubblico o al settore privato, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti, e decidano di segnalarli o di denunciarli. In linea generale, il sistema di tutele predisposto dal legislatore si sostanzia nella salvaguardia della riservatezza dell’identità del segnalante, nella protezione da eventuali misure ritorsive adottate dall’Amministrazione o dall’Ente privato a causa della segnalazione, nell’esenzione da responsabilità nel caso di rivelazione di notizie coperte da segreto e nella predisposizione di misure di sostegno. L’istituto del Wistleblowing è stato introdotto in Italia dalla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che ha inserito l’articolo 54-bis nel corpo normativo del D.Lgs. n. 165/2001.

La disciplina è stata successivamente integrata dal D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, che ha modificato l’articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserendo anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tra i soggetti destinatari delle segnalazioni, e dalla Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che ha introdotto una regolamentazione più organica della materia.

Da ultimo, la disciplina è stata interamente riformata ad opera del D.Lgs. n. 24/2023 che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha abrogato l’articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e l’articolo 3 della Legge n. 179/2017, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha poi adottato, con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, le “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 24/2023.

Le seguenti note informative contengono una sintetica descrizione dei presupposti, delle procedure e dei canali per la segnalazione di illeciti, nelle more della definizione, da parte dell’Ente, di un apposito e compiuto atto organizzativo di disciplina dell’istituto del Whistleblowing.

Oggetto delle segnalazioni e soggetti segnalanti

Possono essere oggetto di segnalazione, violazioni (comportamenti, atti od omissioni), commesse o che potrebbero essere commesse, di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica, e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito dei propri rapporti con il Comune di Brugherio (dipendenti, consulenti, collaboratori di imprese che realizzano opere o prestano servizi o forniture per l’Ente, volontari, tirocinanti): ciò che rileva è l’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il Comune di Brugherio, che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate.

Le violazioni segnalabili sono solo quelle tipizzate all’articolo 2 del D.Lgs. n. 24/2023 (illeciti civili, illeciti amministrativi, illeciti penali, illeciti contabili).

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse, che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo, sulla base di elementi concreti (anche fondati sospetti), comprese le informazioni che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Non sono, inoltre, ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili.

I canali attraverso cui può essere trasmessa la segnalazione

I soggetti che hanno una relazione qualificata con il Comune di Brugherio (dipendenti, consulenti, collaboratori di imprese che realizzano opere o prestano servizi o forniture per l’Ente, volontari, tirocinanti), che vengano a conoscenza di violazioni o di informazioni sulle violazioni (come sopra definite) hanno a disposizione diversi canali per segnalarle.

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2023 incoraggia innanzitutto l’utilizzo del canale interno attivato presso ciascun Ente e, solo al ricorrere di determinate circostanze, prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso uno dei seguenti canali esterni:

  • segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

-     divulgazione pubblica (comunicazione delle violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici o attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);

  • denuncia all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti

I canali interni di segnalazione (articolo 4 del D.Lgs. n. 24/2023)

È rimessa alla discrezione del segnalante la scelta del canale di segnalazione interno da utilizzare. Nello specifico, il segnalante può effettuare la segnalazione interna con una delle seguenti modalità, alternative tra loro:

  • richiesta di incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,   Norberto  Zammarano,  previo  appuntamento  da  concordarsi

telefonicamente al n. 039.2893218/243/300, al quale esporre i contenuti della segnalazione: utilizzando tale modalità, il segnalante deve declinare le proprie generalità.

I canali interni sopra descritti sono predisposti dal Comune di Brugherio, garantendo le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 a protezione del segnalante e delle informazioni da questi rese nella segnalazione. In particolare, la piattaforma informatica, grazie all’implementazione di strumenti di crittografia, permette di separare dalla narrazione dei fatti i dati relativi all’identità del segnalante.

Qualora, per qualunque circostanza, le segnalazioni di illeciti siano inviate al Comune di Brugherio con modalità differenti da quelle sopra descritte, ad un soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Dirigente o Funzionario che le riceve è tenuto a trasmetterle al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro sette giorni dal loro ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante. Al fine di garantire una corretta gestione della segnalazione, la tutela della riservatezza è assicurata ad ogni segnalante, a prescindere dalla circostanza che quest’ultimo abbia esternato, o meno, la volontà di essere trattato alla stregua di un whistleblower.

Gli altri canali (articoli 7 e 15 del D.Lgs. n. 24/2023)

Il segnalante può decidere di:

  • effettuare una segnalazione esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 24/2023 al ricorrere dei requisiti richiesti dall’articolo 6;
  • divulgare pubblicamente la segnalazione ai sensi dell’articolo 15 del Lgs. n. 24/2023;
  • se del caso, denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti

Le condizioni richieste dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2023 per il ricorso alla segnalazione esterna da parte del segnalante, in particolare, sono le seguenti:

  • il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 24/2023;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 24/2023 e la stessa non ha avuto riscontro;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace riscontro, oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere chiara e circostanziata, offrendo il maggior numero di elementi idonei a consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di effettuare le dovute verifiche e valutazioni. In particolare, è necessario che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

  • descrizione delle circostanze oggetto di segnalazione;
  • indicazione del tempo e del luogo in cui la presunta condotta illecita si è verificata;
  • identità del soggetto cui attribuire la condotta segnalata o, quantomeno, gli elementi utili a risalire all’identità di tale soggetto;
  • indicazione del rapporto intercorrente tra il segnalante e il Comune di Brugherio all’epoca del fatto segnalato.

Tutela della riservatezza

Nella gestione delle segnalazioni, deve essere garantita la riservatezza dell’identità del segnalante, anche al fine di evitare l’esposizione dello stesso a misure ritorsive.

La riservatezza sull’identità della persona segnalante (e su qualsiasi altra informazione o documentazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità) viene tutelata prevedendo che la stessa possa essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, solo con il consenso espresso della persona segnalante.

La riservatezza del segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare: nell'ambito del procedimento penale, durante le indagini preliminari;

nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, sino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa: qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La tutela della riservatezza viene garantita anche al “soggetto facilitatore” che assiste il segnalante, e a soggetti diversi dal segnalante, menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e le persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia all’Autorità Giudiziaria e alla Corte dei Conti.

Corollari della tutela della riservatezza sull’identità del segnalante sono:

  • la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 e all’accesso civico generalizzato di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013;
  • l'impossibilità per il soggetto segnalato e per le persone menzionate nella segnalazione di risalire all’identità del segnalante tramite richiesta al titolare del trattamento e reclamo al Garante della Privacy come prevedono gli articoli 15 e 22 del Regolamento UE 2016/679.

Il gestore dei canali interni di segnalazione: il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

La gestione dei canali interni di segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Brugherio, dott. Norberto Zammarano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre ad essere destinatario delle segnalazioni, deve porre in essere le attività di verifica e di analisi di quanto segnalato.

Pur potendo essere coadiuvato da personale in possesso di adeguate competenze, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è l’unico soggetto legittimato a trattare i dati personali del segnalante e a conoscerne, eventualmente, l’identità.

La procedura di gestione delle segnalazioni – Le fasi di gestione della procedura

  1. Trasmissione dell’avviso di ricevimento e presa in carico della segnalazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riceve la segnalazione e la prende in carico.

Entro sette giorni dalla data di ricezione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rilascia avviso di ricevimento della segnalazione al recapito fornito dal segnalante.

  1. Esame preliminare della segnalazione ai fini della valutazione di ammissibilità

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge una prima attività istruttoria, mirata ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali di ammissibilità della segnalazione.

Alla segnalazione non viene dato seguito, e la stessa viene quindi archiviata, quando è presentata da un soggetto che non rientra tra le categorie elencate dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023, quando è manifestamente infondata per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, quando il suo contenuto è generico e tale da non consentire la comprensione dei fatti, quando la documentazione allegata è inappropriata e in tutti gli altri casi che esulano dal perimetro tracciato dal D.Lgs. n. 24/2023. La segnalazione viene archiviata anche quando si fonda su una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

  1. Archiviazione della segnalazione inammissibile

Al ricorrere di una delle ipotesi di inammissibilità della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza procede, dandone adeguata motivazione, all'archiviazione del procedimento, trasmettendo relativa comunicazione al segnalante.

  1. Richiesta di elementi integrativi

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può richiedere al segnalante di fornire elementi integrativi.

  1. Invio elementi integrativi richiesti

Al segnalante è data la possibilità, se lo ritiene, di fornire gli elementi integrativi richiesti. Nel caso in cui a tale richiesta non sia dato riscontro nel termine indicato, la segnalazione viene archiviata.

    6. Presa in carico della segnalazione corredata degli elementi integrativi e svolgimento dell’istruttoria

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza prende in carico la segnalazione contenente gli elementi integrativi richiesti, ed espleta l’istruttoria. Nel corso dell’istruttoria possono essere acquisiti ulteriori atti e documenti e possono essere interpellate terze persone al fine di verificare la fondatezza di quanto denunciato dal segnalante.

  1. Esito dell’istruttoria e comunicazione al segnalante

Il termine per la conclusione della fase istruttoria è tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

All’esito dell’istruttoria, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza fornisce riscontro alla segnalazione, che può consistere in:

  • comunicazione dell’archiviazione per carenza di prove a carico del segnalato che giustifichino la prosecuzione dell’istruttoria;
  • descrizione delle attività intraprese o da intraprendere all’esito dell’istruttoria svolta (rinvio all’Autorità competente per ulteriori indagini, avvio di un’inchiesta interna, adozione di provvedimenti per affrontare la questione sollevata, ecc...).

Ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione vengono registrate e conservate per un periodo massimo di cinque anni, decorrenti dalla trasmissione dell’esito finale dell’istruttoria.

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