IMU

Informazioni generali sull'imposta

L'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze (gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7, limitatamente ad una unità per categoria) escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che continuano ad essere assoggettate all'imposta e possono usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00.

CASI DI ESCLUSIONE (assimilazioni all'abitazione principale) disposti dal Comune:

  • abitazione appartenenti (proprietà piena o usufrutto) ad anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

ALTRI CASI DI ESENZIONE EX LEGE

  • Casa coniugale assegnata al coniuge - a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - che la destina ad abitazione principale
  • Case appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
  • Gli immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
  • Una sola unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la medesima non risulti locata;
  • Un solo immobile adibito ad abitazione posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139-2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale, a condizione che lo stesso non risulti locato;
  • Gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D. L. n. 102-2013, convertito nella Legge n. 124-2013;
  • I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, e di quelli ad immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

CASI DI RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DELIBERATI DAL COMUNE

Sono soggetti all'Imposta Municipale Propria, calcolata nella misura del 50% della base imponibile:

  • Le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il 1° grado, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 – A8 e A9, a condizione che il contratto di comodato d'uso gratuito sia registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e che il comodante, oltre all'immobile adibito a propria abitazione principale, possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nel medesimo comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
  • I fabbricati di interesse storico o artistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
  • I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 11 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Sono soggetti all'Imposta Municipale Propria, calcolata nella misura del 75% dell'aliquota determinata dal comune – aliquota da applicare 0,46 per cento per le abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria)

  • Gli immobili adibiti ad abitazione locati a canone concordato, ai sensi della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e della Legge di Regione Lombardia n. 27 del 4 dicembre 2009.
    per maggiori dettagli:

https://www.comune.brugherio.mb.it/aree/benessere-sociale/servizi-al-cittadino/Canone-concordato/

  • Le abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) utilizzate nell'ambito di progetti di autonomia abitativa per persone in condizione di disabilità grave, approvati e finanziati in base alla Legge n. 112/2016 ed alla Delibera della Giunta regionale della Lombardia n. 6674/2017 e validati dal servizio sociale del Comune.

CALCOLO IMU anno 2025

Sito internet del Comune: Calcolo IMU

E' altresì possibile rivolgersi ai CAAF presenti sul territorio comunale.

Ravvedimento operoso

Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta le sanzioni sono stabilite nelle misure di seguito indicate:

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni precedenti al 1° settembre 2024

Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:

  • 0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.
  • 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.

 

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024

Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

  • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
  • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
  • 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

 

Formula per il calcolo degli interessi al tasso legale annuo:


Imposta da versare x tasso legale d’interesse x giorni di ritardo/36500

La misura del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 del Codice Civile è pari a:


0,8%     (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)
0,05%   (dal 01/01/2020 al 31/12/2020)
0,01%.  (dal 01/01/2021 al 31/12/2021)
1,25%   (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)
5%        (dal 01/01/2023 al 31/12/2023)
2,5%     (dal 01/01/2024 al 31/12/2024)
2%        (dal 01/01/2025)

Il programma "Calcolo IUC (TASI e IMU)" permette di calcolare in modo semplice, corretto e completamente automatico gli interessi e la sanzione per la regolarizzazione dell'imposta dovuta.

Si precisa che per procedere al ravvedimento occorre prima effettuare il calcolo dell'imposta.

Calcolo RAVVEDIMENTO (IMU e TASI)

Versamento dell'imposta

L'Ufficio Gestione Entrate non riscuote il tributo presso gli sportelli comunali, il versamento dell'IMU può essere effettuato con il mod. F24 (sia standard che semplificato) reperibile presso tutte le Banche e gli Uffici Postali.

E' possibile scaricare il modello anche nella sezione "Modulistica". Il pagamento tramite F24 è gratuito.

Con questa modalità di pagamenti i cittadini possono compensare crediti IRPEF con il debito IMU / TASI.

Attenzione!
Non è possibile effettuare il contrario, cioè compensare somme a credito IMU / TASI con il debito IRPEF.

Chi ha diritto ad un rimborso IMU/TASI dovrà necessariamente presentare apposita istanza all'Ufficio Gestione Entrate del Comune di Brugherio.

Il versamento si effettua solo per importi annui superiori a € 12,00 e con arrotondamento all'Euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario).

Si rammenta che il codice ente del Comune di Brugherio è B212

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