TASI - Tributo sui servizi indivisibili

Informazioni generali

Aliquote 2019
Per l'anno 2019 l'aliquota TASI è pari al pari al 3‰ (tre per mille)
E' stata approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 29/03/2019
Delibera TASI

La TASI per l'anno 2019 è dovuta esclusivamente sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati – E' obbligatorio presentare, a pena decadenza apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quando si è verificata la variazione
Su tutti gli altri immobili la TASI non è dovuta

Scadenze 2019
TASI - due rate di pari importo
Acconto entro il 17 giugno
Saldo entro il 16 dicembre

Per calcolare la TASI
E' possibile effettuare il conteggio utilizzando il calcolatore on-line disponibile sul sito internet del Comune: Calcolo IUC (TASI e IMU)

Modalità di pagamento: modello F24
Codice Comune: B212
Codice Tributo: 3961 altri fabbricati (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

Informazioni generali sull'imposta
Il tributo è destinato al finanziamento dei "servizi indivisibili", ovvero quelle attività che il Comune rivolge indistintamente a tutta la collettività, al contrario dei "servizi a domanda individuale" (come, ad esempio, gli asili nido, il trasporto scolastico, etc.).

Esempi di servizi indivisibili erogati dal Comune sono l'illuminazione pubblica, la manutenzione del manto stradale, la manutenzione del verde pubblico, il servizio di protezione civile, etc.
 

Obblighi dichiarativi

Con riferimento alla Circolare MEF n. 2/DF del 3/6/2015, si precisa che per comunicazioni relative a variazioni che riguardano la TASI e soggette ad obbligo dichiarativo, è possibile utilizzare il modello di dichiarazione IMU, in quanto per questo tributo non verrà predisposto dal Ministero nessun modello specifico.

I termini per la presentazione della dichiarazione sono i medesimi previsti per l'IMU, e che coincidono con quelli della presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero 30 giugno e 30 settembre (solo per le dichiarazioni telematiche) dell'anno successivo rispetto al quale si verifica la variazione.

torna all'inizio del contenuto