Ufficio Stato Civile
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solo su appuntamento
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L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o anche maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di residenza di uno dei coniugi oppure di iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio) o di trascrizione dell'atto di matrimonio se celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero.
Legge 10 novembre 2014, n. 162 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132).
Settore Servizi Istituzionali – Ufficio Stato Civile
Su appuntamento (non meno di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza).
Se non viene adottato un provvedimento di diniego, l'istanza si considera accolta.
Ricorso al Prefetto
Diritto fisso di € 16.00