Istanza per separazione e divorzio

Descrizione Procedimento

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o anche maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di residenza di uno dei coniugi oppure di iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio) o di trascrizione dell'atto di matrimonio se celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero.

Normativa

Legge 10 novembre 2014, n. 162 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132).

Unità organizzative

Settore Servizi Istituzionali – Ufficio Stato Civile

 
 

 

 

Tempistica

Su appuntamento (non meno di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza).

Silenzio/assenso

Se non viene adottato un provvedimento di diniego, l'istanza si considera accolta.

Strumenti di tutela

Ricorso al Prefetto

Costo

Diritto fisso di € 16.00

Documentazione Necessaria

  • Documento d'identità di entrambi i coniugi
  • Codice fiscale
  • Istanza/autocertificazione (modello dichiarazione)
  • Sentenza di separazione (nel caso di istanza per divorzio)
  • Precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)
torna all'inizio del contenuto