Ufficio Polizia Locale
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Chiunque cede la proprietà, il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo di tempo superiore a un mese, ad un cittadino Italiano o comunitario, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso (appartamento, box, cantina, ecc.), o da alloggio ovvero ospita un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Dopo l’entrata in vigore del D.lgs n. 23/2011, della L. 106/2011 e, successivamente, del D.L. n. 79 del 20/06/2012, che hanno previsto l’assorbimento dell’obbligo di presentazione della comunicazione di cessione di fabbricato attraverso la registrazione dei contratti di locazione/trasferimento immobili (vendite, assegnazioni, comodato, donazioni), il solo soggetto tenuto all’obbligo della comunicazione è:
La dichiarazione deve essere resa presso il Comune nel quale ha sede l’immobile, entro 48 ore dalla consegna dei locali, compilando l’apposito modulo (da presentare in triplice copia), allegando la copia del documento d'identità del cedente e del cessionario.
Per gli immobili siti sul territorio di Brugherio il modulo e i documenti d'identità degli interessati devono essere consegnati, in via alternativa:
In caso di presentazione della comunicazione oltre il prescritto termine di 48 ore, ovvero se il modulo risulta privo dei dati essenziali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 a € 1.100,00, comma prescritto dalla legge 30 luglio 2002 n. 189.
La presentazione della domanda non può essere fatta prima dell’avvenuta cessione.
E’ di fondamentale importanza indicare un recapito telefonico di cedente e cessionario
La dichiarazione è gratuita.
Nel caso di ospitalità di cittadini stranieri verranno prese in carico unicamente le richieste che vedono la regolarità dei requisiti di permanenza sul territorio nazionale, documentate attraverso la esibizione di passaporto munito di timbro di ingresso o visto di ingresso e/o del permesso di soggiorno ovvero della prenotazione per rinnovo o istruzione pratiche di regolarizzazione presso la Questura.
In tutti gli altri casi si rammenta che l’ente a cui far riferimento per le pratiche di regolarizzazione è unicamente la Questura di competenza
Cessione di fabbricato:
D.L. 59 del 21.03.78 art.12, convertito in L. 191 del 18.05.78
D.lgs 23 del 14/03/2011
L. 106 del 12/07/2011
Ospitalità:
D.Lgs 286 del 25.07.98 art. 7
L. 189 del 30.07.2002 (art. 8 - comma 2-bis)