Il D.P.R. 74/2013 riguardante il controllo e la manutenzione degli impianti termici, all’art.4, commi 2 e 3, prevede dei limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione in merito all’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale.
In dettaglio per la zona E a cui fa riferimento il Comune di Brugherio, l’accensione degli impianti temici è prevista dal 15 ottobre al 15 aprile, e per un massimo di 14 ore giornaliere.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
Pertanto, in presenza di situazioni climatiche avverse, è possibile anticipare l’attivazione degli impianti di riscaldamento per una durata massima di 7 ore al giorno.