Sequestri Amministrativi e Fermi Amministrativi

Descrizione Procedimento

Alcune violazioni al Codice della Strada, oltre alla sanzioni amministrative pecuniarie, comportano l’applicazione di sanzioni accessorie che ricadono sul veicolo come il Sequestro Amministrativo e il Fermo Amministrativo, normati rispettivamente dall’Art. 213 e dall’Art. 214 C.d.S.

Tali violazioni implicano che il veicolo venga tolto dalla circolazione e depositato, a spese dell’interessato, in un luogo adeguato non soggetto a pubblico passaggio di cui il trasgressore o il proprietario abbiano la disponibilità ovvero, in talune ipotesi, presso depositeria autorizzata.

Cambio di custodia

Nei casi previsti dal Codice della Strada, quando siano scaduti i termini della custodia obbligatoria in depositeria, ovvero se il luogo di custodia e/o il custode nominato al momento dell'accertamento della violazione non sono più in grado di custodire il veicolo, è possibile chiedere il cambio di custodia.

Come fare

Il proprietario del veicolo e il custode (se persona diversa) devono presentarsi presso l’ufficio dell’organo accertatore, muniti di:

  • un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • la documentazione relativa alla violazione: verbale di contestazione e verbale di sequestro/fermo;
  • ’istanza di cambio di custodia debitamente compilata e sottoscritta (avvalendosi del modulo allegato);
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente compilata e sottoscritta (avvalendosi del modulo allegato).

Qualora uno dei soggetti interessati sopra indicati non possa presentarsi personalmente, può incaricare una terza persona mediante apposita delega, debitamente compilata e sottoscritta, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del delegante e del delegato.

Se il cambio di custodia comporta lo spostamento del veicolo presso altro luogo, questo deve avvenire a spese del richiedente e garantendo la sicurezza stradale (mediante carro attrezzi e/o altro mezzo).

Dissequestro di veicolo sequestrato ex art. 193 C.d.S.

Non è consentito circolare su strada senza la copertura assicurativa per la responsabilità civile.

I trasgressori sorpresi senza assicurazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria e ad un provvedimento di sequestro amministrativo del veicolo sprovvisto di RCA, come disposto dall’art. 193 del Codice della Strada.

Il trasgressore e/o l’obbligato in solido possono chiedere il dissequestro del veicolo per la rimessa in circolazione previo:

  • pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento;
  • corresponsione del premio di assicurazione per almeno sei mesi;
  • pagamento delle eventuali spese di recupero, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro (se dovute).

Come fare

Il trasgressore, l’obbligato in solido e il custode devono presentarsi presso l’ufficio dell’organo accertatore, muniti di:

  • un documento di un riconoscimento in corso di validità;
  • la documentazione relativa alla violazione: verbale di contestazione e verbale di sequestro;
  • il certificato di assicurazione valido per almeno sei mesi;
  • la ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa (quest’ultima potrà essere corrisposta anche presso gli Uffici del Comando Polizia Locale mediante pagamento elettronico);
  • la ricevuta di pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia del veicolo (solo se dovute).

Rottamazione di veicolo sequestrato ex Art. 193 C.d.S.

L’art. 193 del Codice della Strada prevede la possibilità di demolire il veicolo sequestrato, riducendo della metà l’importo della sanzione, purché la relativa istanza venga presentata entro il termine tassativo di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.

Come fare

Il proprietario del veicolo deve presentarsi presso gli Uffici del Comando Polizia Locale, munito di:

  • un documento di identità in corso di validità;
  • a documentazione relativa alla violazione: verbale di contestazione e il verbale di sequestro amministrativo;
  • l’istanza di demolizione del veicolo debitamente compilata e sottoscritta (avvalendosi del modulo allegato).

All’atto della presentazione della predetta documentazione, l’interessato dovrà versare l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria a titolo di cauzione.

Ad avvenuta demolizione, certificata a norma  di  legge, si provvederà a restituire la metà dell’importo versato a titolo di cauzione, mentre la restante parte verrà trattenuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Si precisa che la demolizione del veicolo dovrà essere effettuata entro il termine tassativo di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.

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