Pubblicazioni di Matrimonio

Descrizione Procedimento

Le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste nel Comune di residenza di uno degli sposi e devono essere esposte all'albo per otto giorni consecutivi.

Il matrimonio non puo' essere celebrato prima del 4° giorno dal termine della pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione, questa si considera come non avvenuta.

Alla scadenza del termine previsto, l'Ufficio rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni da consegnarsi al Parroco o al Ministro di culto in caso di matrimonio concordatario, oppure il nulla osta in caso di matrimonio civile da celebrarsi in altro Comune.

In caso di matrimonio civile presso il Comune di Brugherio il certificato viene conservato agli atti.

Requisiti

  • Gli sposi debbono aver compiuto 18 anni, ma possono essere ammessi al matrimonio i cittadini tra i 16 e i 18 anni previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. In ogni caso, l'età prevista deve sussistere al momento della richiesta di pubblicazione
  • La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio. L'eventuale matrimonio celebrato in presenza di tale impedimento è impugnabile
  • La libertà di stato, cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili
  • Non avere vincoli di parentela, di affinità, di adozione affiliazione tra gli sposi nei gradi stabiliti dal Codice Civile
  • La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Tale divieto non ha effetto se vi sia stata separazione legale protrattasi ininterrottamente per almeno 3 anni o se il precedente matrimonio non sia stato consumato o sia stato dichiarato nullo per impotenza
  • Un documento di identità valido
  • Codice fiscale
  • Nulla-osta al matrimonio, rilasciato dall'autorità straniera competente o altro documento necessario in caso di cittadino straniero che intende sposarsi in Italia. Il nulla osta deve essere preventivamente legalizzato presso la Prefettura competente, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello sposo straniero, che ne stabiliscano l'esenzione
  • Per coloro che non hanno compiuto 18 anni: un'autorizzazione a contrarre matrimonio dal competente Tribunale per i minorenni.

Per contrarre il matrimonio con rito religioso: richiesta di pubblicazione di matrimonio rilasciata dal parroco competente.

Normativa

Art. 50 e seguenti del DPR 396/2000
Art. 84 e seguenti del C.C.

Unità organizzative

Settore Servizi Istituzionali – Ufficio Stato Civile

 

 

Tempistica

Il certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio o il nulla osta (in caso di matrimonio civile in altro Comune) viene rilasciato dal quarto giorno successivo all'avvenuta pubblicazione (durata pubblicazione otto giorni).

Silenzio/assenso

Se non viene adottato un provvedimento di diniego, l'istanza si considera accolta.

Strumenti di tutela

Ricorso al Prefetto

Costo

n. 1 marca da bollo da euro 16,00 (per ogni avviso di pubblicazione).

Documentazione Necessaria

  •  Documento di identità valido
  • Codice fiscale
  • In caso di cittadino straniero che intende sposarsi in Italia, nulla-osta al matrimonio, rilasciato dall'autorità straniera competente o altro documento equipollente, che deve essere preventivamente legalizzato presso la Prefettura competente, in caso di mancata convenzione internazionale tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello sposo straniero, che ne stabiliscano l'esenzione
  • Per coloro che non hanno compiuto i 18 anni: un'autorizzazione a contrarre matrimonio dal competente Tribunale per i minorenni
  • In caso di matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione da parte del parroco o del ministro di culto dei riti ammessi
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