Ufficio Gestione Entrate
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L'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze (gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7, limitatamente ad una unità per categoria) escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che continuano ad essere assoggettate all'imposta e possono usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00.
CASI DI ESCLUSIONE (assimilazioni all'abitazione principale) disposti dal Comune:
ALTRI CASI DI ESENZIONE EX LEGE
CASI DI RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DELIBERATI DAL COMUNE
Sono soggetti all'Imposta Municipale Propria, calcolata nella misura del 50% della base imponibile:
Sono soggetti all'Imposta Municipale Propria, calcolata nella misura del 75% dell'aliquota determinata dal comune – aliquota da applicare 0,46 per cento per le abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria)
https://www.comune.brugherio.mb.it/aree/benessere-sociale/servizi-al-cittadino/Canone-concordato/
CALCOLO IMU anno 2023
Sito internet del Comune: Calcolo IMU
E' altresì possibile rivolgersi ai CAAF presenti sul territorio comunale.
Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o in caso di infedele od omessa denucia, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante l'istituto del "ravvedimento operoso", previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.
Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con gli interessi legali e una sanzione ridotta, le violazioni di cui sopra. Per potersi avvalere del "ravvedimento operoso" occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando esclusivamente il modello F24, avendo l'accortezza di barrare l'apposita casella.
Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta le sanzioni sono stabilite nelle misure di seguito indicate:
- 0,1% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo se il versamento viene effettuato entro 14 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata ("ravvedimento sprint" - art. 23 comma 1 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98)
(es.: versamento entro 8 gg. dalla scadenza: sanzione = 0,1% x 8 gg. = 0,8% dell'imposta)
- 1,5% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato tra il 15° e il 30° giorno dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata ("ravvedimento breve" - art. 13 D.lgs. 472/97 e successive modifiche)
- 1,67% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato tra il 31° e il 90° giorno dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata ("ravvedimento intermedio" - introdotto dal comma 637 L. 190/2014 - Legge di stabilità 2015)
- 3,75% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza della rata ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore ("ravvedimento lungo" - art. 13 D.lgs. 472/97 e successive modifiche)
- 4,29% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre l’anno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (Art. 13, c. 1, let. b-bis, D.Lgs 472/1999 introdotto dal comma 637 L. 190/2014 - Legge di stabilità 2015, e operativo per i tributi locali solo dal 1° gennaio 2020 in base a art. 10-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
- 5,00% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (Art. 13, c. 1, let. b-ter), D.Lgs 472/1999, introdotto dal comma 637 L. 190/2014 - Legge di stabilità 2015, e operativo per i tributi locali solo dal 1° gennaio 2020 in base a art. 10-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
Oltre alla sanzione come sopra determinata, il contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al tasso dello 0,50% annuo dal 01/01/2015, dello 0,20% dal 01/01/2016, dello 0,10% dal 01/01/2017, dello 0,30% dal 01/01/2018, del 0,80% dal 01/01/2019 e dello 0,05% dal 01/01/2020.
es. calcolo sanzione: (imposta dovuta x aliquota sanzione) / 100
es. calcolo interessi: (imposta dovuta x aliquota interessi x giorni di ritardo) / 365
Il programma "Calcolo IUC (TASI e IMU)" permette di calcolare in modo semplice, corretto e completamente automatico gli interessi e la sanzione per la regolarizzazione dell'imposta dovuta.
Si precisa che per procedere al ravvedimento occorre prima effettuare il calcolo dell'imposta.
L'Ufficio Gestione Entrate non riscuote il tributo presso gli sportelli comunali, il versamento dell'IMU può essere effettuato con il mod. F24 (sia standard che semplificato) reperibile presso tutte le Banche e gli Uffici Postali.
E' possibile scaricare il modello anche nella sezione "Modulistica". Il pagamento tramite F24 è gratuito.
Con questa modalità di pagamenti i cittadini possono compensare crediti IRPEF con il debito IMU / TASI.
Attenzione!
Non è possibile effettuare il contrario, cioè compensare somme a credito IMU / TASI con il debito IRPEF.
Chi ha diritto ad un rimborso IMU/TASI dovrà necessariamente presentare apposita istanza all'Ufficio Gestione Entrate del Comune di Brugherio.
Il versamento si effettua solo per importi annui superiori a € 12,00 e con arrotondamento all'Euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario).
Si rammenta che il codice ente del Comune di Brugherio è B212