Voto assistito

Descrizione Procedimento

Con la Legge n. 17 del 5 febbraio 2003, cambia il modo di votare per gli elettori affetti da gravi infermità.

Tale provvedimento ha lo scopo di agevolare al massimo l’esercizio di voto degli elettori affetti da infermità tali da non consentire l’autonoma espressione del voto, rendendo indispensabile l’assistenza in cabina di un accompagnatore di fiducia.

L’accompagnatore potrà essere scelto fra gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica e non più tra i soli elettori del Comune di votazione dell’elettore disabile.

Altra novità consiste nella possibilità, per tali elettori, di presentare una richiesta al Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto di voto assistito, mediante apposizione, da parte dell’Ufficio Elettorale comunale, di un corrispondente simbolo sulla tessera elettorale personale (naturalmente nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della L. 675/1996, in modo da ridurre la conoscibilità di dati sensibili.

Tale annotazione verrà apposta sulla parte interna della stessa tessera elettorale).

La richiesta deve essere corredata da apposita documentazione sanitaria, attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto; tutto ciò al fine di evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico.

Per quanto riguarda gli elettori non vedenti, è sufficiente che la richiesta venga corredata dall’esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall’INPS o dal Ministero dell’Interno, nel quale sia indicata la categoria “Ciechi Civili” ed il numero di codice o fascia: 06, 07, 10, 11, 15, 18, o 19.

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