Violazioni diverse dal Codice della strada

Sanzioni per violazioni di norme regolamentari, leggi statali e leggi regionali diverse dal Codice della Strada

La Polizia Locale e altre forze di polizia presenti sul territorio che accertino la commissione di violazioni a norme regolamentari comunali, leggi statali e leggi regionali diverse dal Codice della Strada, procedono alla contestazione della infrazione commessa e alla applicazione della relativa sanzione amministrativa, mediante redazione di apposito verbale, copia del quale viene consegnata al trasgressore.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla contestazione immediata della violazione, il verbale viene notificato alla residenza o sede dell’interessato entro 90 giorni dalla data della violazione.

Per i residenti all’estero il termine è di 360 giorni dall'accertamento.

Modalita’ di pagamento

La sanzione indicata sul verbale deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. In caso di notificazione la sanzione è maggiorata delle spese di accertamento e di notifica sostenute dalla Pubblica Amministrazione.

Le modalità di pagamento (che possono differire a seconda del tipo di violazione commessa) sono quelle espressamente indicate sul verbale di accertamento della violazione consegnato all’atto della contestazione immediata ovvero notificato presso la residenza.0

Le ricevute di pagamento vanno conservate per almeno 5 anni.

Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine fissato nel verbale di contestazione e non sia stato presentato alcun ricorso nei termini previsti, viene emanata un'ordinanza ingiunzione di pagamento per un importo determinato in base alla normativa vigente.

L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo per la successiva iscrizione a ruolo.

Il ricorso

Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione che gli è stata addebitata.

Il ricorso deve essere indirizzato all’Autorità, entro il termine e con le modalità specificatamente indicati sul verbale di accertamento (che possono differire a seconda del tipo di violazione commessa).

Il termine per la proposizione del ricorso decorre sempre dalla data di contestazione immediata della violazione ovvero dalla data di notificazione del verbale.

L'ordinanza ingiunzione

L'organo accertatore della violazione ha cinque anni di tempo, dalla data di contestazione o notificazione del verbale, per emettere l'ordinanza, pena la prescrizione del procedimento sanzionatorio.

Ogni ordinanza ingiunzione di pagamento riporta chiaramente le motivazioni e le modalità da osservare per effettuare il pagamento della sanzione.

Il pagamento dell'ordinanza ingiunzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica per i residenti in Italia ed entro 60 giorni per i residenti all'estero.

Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Monza entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento se l’interessato risiede in Italia ed entro 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

Per maggiori informazioni sulle modalità del ricorso rivolgersi direttamente alla Cancelleria Civile del Giudice di Pace competente.

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