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Assistenza educativa domiciliare
Interventi assistenziali a domicilio (SAD)
Gruppi di auto mutuo aiuto
Centri residenziali
Interdizione
Inabilitazione
Protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia : amministratore di sostegno
Ufficio Tutele
Ulteriori sostegni per chi lavora
| | Il ruolo fondamentale della famiglia all’interno della società è riconosciuto e tutelato dalla Costituzione . Le leggi prevedono che il soggetto principale e insostituibile nella funzione educativa e di cura sia la famiglia, anche nel caso di figli in situazione di disabilità. Le istituzioni, e in particolare il Comune, hanno come compito essenziale il sostegno alle responsabilità familiari , valorizzando le capacità delle famiglie e delle "reti di aiuto" (vicinato, volontari, ...). Questo compito si esprime attraverso una serie diversificata di aiuti, che vanno dall’orientamento, all’affiancamento nei compiti di cura e accudimento, fino alla promozione di momenti di incontro e scambio di esperienze tra i genitori stessi.
Dove rivolgersi
torna all'inizio  | | Le principali norme di riferimento legge n. 104 del 1992 legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili legge n. 328 del 2000 legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali legge n. 6 del 2004 istituzione dell'amministrazione di sostegno legge n. 53 del 2000 sostegno della paternità e della maternità decreto lgs. n. 53 del 2001 riordino carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato Codice civile, limitatamente agli artt. 343-432 e relative disposizioni d'attuazione | | | | | | |
Assistenza educativa domiciliare È un servizio che offre percorsi di autonomia personale e sociale, di integrazione, di vita relazionale e di organizzazione del tempo libero. Proprio per questo, viene svolto prevalentemente a casa di ciascuno, entro l’ambiente fisico, sociale ed emozionale in cui la persona vive abitualmente. Si tende quindi a mantenere l’individuo in rapporto con i propri spazi vitali e la propria quotidianità, riducendo o ritardando il ricorso a strutture di tipo residenziale. Per ciascuna persona inserita in questo servizio viene definito un progetto specifico di "presa in carico", che sia coerente e in continuità con altri progetti e interventi realizzati nelle strutture frequentate. Particolare attenzione viene riservata alle famiglie, che vengono affiancate nei compiti di cura e supportate nelle funzioni educative, offrendo loro momenti di sollievo. Gli interventi partono dalla situazione di ciascuno (le capacità e le potenzialità che possiede e che può sviluppare) e offrono un percorso di evoluzione o mantenimento prevalentemente nelle seguenti aree: - autonomia personale
- autonomia sociale
- abilità interpersonali sociali
- comunicazione e linguistica.
In base alla situazione, i percorsi proposti possono essere individuali o in piccoli gruppi, realizzati a domicilio o in spazi idonei del territorio.
Dove rivolgersi
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Gruppi di auto mutuo aiuto La finalità del progetto è quella di offrire uno spazio di confronto che permetta di "imparare" ad affrontare le difficoltà quotidiane, attraverso la condivisione di esperienze personali. I genitori con figli disabili hanno così l’opportunità di avere momenti di scambio e dialogo, su di sè e sui propri figli, alla presenza di un facilitatore, che ha il compito di aiutare il gruppo nella comunicazione. A Brugherio questi gruppi sono partiti con due facilitatori operatori professionisti: un assistente sociale del Comune di Brugherio ed il coordinatore della cooperativa sociale "Il Brugo"; nel tempo l'attività è proseguita a cura di quest'ultimo. Il gruppo mantiene una completa autonomia, libero di prendere iniziative e di partecipare alla vita sociale del territorio, anche ponendosi nei confronti delle diverse istituzioni come interlocutore indipendente. Gli incontri si tengono ogni quindici giorni presso il Centro Polifunzionale Disabili di via Oberdan, 80: - il lunedì dalle ore 21:00 alle ore 23.00
Chi è interessato a partecipare, si può presentare direttamente a uno dei due gruppi, negli orari indicati, e concordare la sua partecipazione. La presenza costante agli incontri, pur essendo una garanzia di serietà, non è obbligatoria. La frequenza è gratuita. Per contatti coi genitori partecipanti, rivolgersi alla cooperativa "Il Brugo", tel. 039.287.18.81 .
Dove rivolgersi
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Centri residenziali Sono previsti due tipologie di strutture: - Residenze sanitarie per persone con disabilità (RSD) , che ospitano portatori di handicap grave e gravissimo, che per motivi diversi non possono più rimanere a casa. Scopo di tali servizi è offrire un’alternativa alla vita familiare in un ambiente che risponda alle esigenze di supporto assistenziale specifico e di prestazioni sanitarie;
- Comunità socio-sanitarie residenziali (CSS) , per disabili privi di sostegno familiare.
Le famiglie interessate alla richiesta di inserimento a lungo termine in Centri residenziali possono rivolgersi al Servizio sociale del Comune: sarà l’assistente sociale, una volta raccolte le informazioni, a suggerire la struttura più idonea e curare le modalità di inserimento. Le strutture residenziali sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota e a carico dell’utente la restante quota pari al 60%.
Dove rivolgersi
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Interdizione Il procedimento per chiedere al tribunale l’interdizione del soggetto incapace totalmente di intendere e di volere, viene avviato su presentazione di una richiesta, con l'ausilio di un avvocato, da parte: - del coniuge
- dei parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi)
- di affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti)
- del Pubblico Ministero (presso la Procura della Repubblica competente per luogo)
I motivi che portano generalmente alla richiesta di interdizione e quindi alla nomina di un tutore , sono legati alla abituale incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi. Se il Tribunale accoglie la richiesta e riconosce l’interdizione del soggetto, provvede a nominare un tutore, scelto tra i parenti o altri soggetti (volontari, funzionari pubblici ...). La richiesta di interdizione può riguardare i minorenni nell'ultimo anno della loro minore età (17 anni).
Dove rivolgersi
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Inabilitazione In caso di incapacità solo parziale di intendere e volere, può essere fatta richiesta di inabilitazione, che porta alla nomina di un curatore . A differenza dell’interdizione, l’inabilitato conserva la capacità di agire per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre viene limitata la sua capacità giuridica per gli atti di straordinaria amministrazione. La richiesta può essere presentata con l'ausilio di un avvocato: - dal coniuge
- dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi)
- da affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti)
- dal Pubblico Ministero (presso la Procura della Repubblica competente per luogo)
La procedura giudiziaria è la medesima di quella prevista per l’interdizione.
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Protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia: amministratore di sostegno La legge del 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto una nuova forma di tutela per le persone parzialmente o totalmente prive di autonomia. Tale 'forma' è sinteticamente conosciuta come Amministratore di sostegno , una figura nominata con decreto del giudice tutelare su richiesta - del beneficiario stesso (anche se minore, interdetto o inabilitato)
- del coniuge
- della persona stabilmente convivente
- dei parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi)
- degli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti)
- del tutore
- del curatore
- del Pubblico Ministero (presso la Procura della Repubblica competente per luogo)
- dei responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare favorisce la cura e gli interessi del beneficiario, nonché la scelta eventualmente operata da quest'ultimo. In tal senso i soggetti designabili sono: - il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado, ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L'amministratore di sostegno deve operare negli interessi del beneficiario e con la massima diligenza. Gli atti da lui compiuti possono essere annullati se dovessero essere in contrasto con le norme o con i poteri conferitigli dal giudice.
Dove rivolgersi
torna all'inizio Ufficio Tutele Il servizio che da indicazioni su cosa fare per avere un amministratore di sostegno per un familiare o conoscente che per effetto di una menomazione fisica o psichica, temporanea o duratura, si trova nell'impossibilità, parziale o totale, di provvedere ai propri interessi (legge n. 6/2004). Il servizio ha inoltre competenze legali specifiche e gestisce direttamente interventi di tutela su decreto del Tribunale. Per informazioni o richiedere un appuntamento telefonare al n. 039.2372.703 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 15.30.
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Ulteriori sostegni per chi lavora Alla persona disabile, minorenne o maggiorenne, spettano tre giorni di permesso retributo ogni mese. Lo stesso vale per entrambi i genitori, a condizione che il disabile, con handicap grave, sia convivente con loro. Può richiedere i permessi anche un genitore il cui coniuge non abbia diritto (perchè disoccupato, libero professionista, casalinga). Solo nel caso in cui il disabile non sia convivente, devono sussistere i requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza. In questo caso, se nel nucleo familiare sono presenti altri soggetti non lavoratori in grado di fornire assistenza, i permessi non potranno essere usufruiti. È sufficiente produrre la documentazione al proprio datore di lavoro, senza dover ulteriormente giustificare la richiesta dei permessi. Oltre ai "tre giorni al mese", i genitori che abbiano a loro carico una persona che da almeno 5 anni sia in possesso del certificato di disabilità grave possono usufruire di un congedo retribuito della durata di due anni, anche frazionabile (legge n. 328 del 2000 ).
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