Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione a tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla legge 241/1990, dal D.P.R. 352/1992, dal codice di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento comunale. È riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Pertanto, la relativa richiesta deve essere motivata. Sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta (senza motivazione): deliberazioni degli organi collegiali e relativi allegati; contratti rogati in forma pubblica amministrativa a registrazione avvenuta; scritture private in cui è parte il Comune iscritte al repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine fisso; ordinanze; autorizzazioni; documenti e dati informativi, per i quali non sussistano ragioni di riservatezza. | | Normative
Legge 7 agosto 1990, n. 241
D.P.R. 27 luglio 1992, n. 352
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Legge 11 febbraio 2005, n. 15
Regolamento comunale
Modulo di richiesta |
| L'interessato deve indicare con esattezza il documento o gli elementi utili alla sua individuazione ed indicare la propria identità e - ove occorra - i propri poteri di rappresentanza. Per avere copia autenticata occorre indicarlo nella richiesta che in questo caso è con bollo (è ammessa la regolarizzazione successiva). Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio competente; decorsi inutilmente i 30 giorni la richiesta si intende respinta. |