Logo Comune di Brugherio per ritorno in Home Page
immagine trasparente di separazione

freccia segnaposto  In giro per la città

freccia segnaposto  La storia

freccia segnaposto  Le tradizioni

freccia segnaposto  1943-1945: la Resistenza

freccia segnaposto  Chi amministra

freccia segnaposto  Guida agli uffici

freccia segnaposto  Altri organismi

freccia segnaposto  Pari Opportunità

freccia segnaposto  Cariche, Consulenze e Incarichi

freccia segnaposto  Trasparenza, Valutazione e Merito

freccia segnaposto  Codice Disciplinare per il Personale dell'Ente

freccia segnaposto  Statuti e Regolamenti comunali

freccia segnaposto  Modulistica

freccia segnaposto  Ultime notizie

freccia segnaposto  Agenda della settimana

freccia segnaposto  Calendario eventi culturali

freccia segnaposto  Calendario eventi

freccia segnaposto  L’URP ti informa

freccia segnaposto  Ufficio stampa

freccia segnaposto  Comunicati stampa

freccia segnaposto  Notiziario Comunale

 
Ora sei qui:  / TuttoBrugherio / Famiglia / Sposarsi
Sposarsi

Sposarsi

 

Tutti i cittadini maggiorenni in possesso di stato libero possono sposarsi; i cittadini dai 16 ai 18 anni devono rivolgersi al Tribunale dei Minori.

freccia_bottone_dx Pubblicazioni di Matrimonio

freccia_bottone_dx Rito Religioso

freccia_bottone_dx Divisione e Comunione dei Beni

freccia_bottone_dx Rito Civile

freccia_bottone_dx Già coniugati e Vedovi

freccia_bottone_dx Certificati Matrimonio

freccia_bottone_dx Dove rivolgersi 







Pubblicazioni di matrimonio

Le pubblicazioni di matrimonio costituiscono l’elemento indispensabile del matrimonio: esse vanno richieste nel Comune di residenza di uno dei due sposi.

Consistono nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto contenente i dati anagrafici di entrambi e il luogo del matrimonio, per permettere a coloro che siano a conoscenza di eventuali impedimenti al matrimonio di farne opposizione.

Requisiti:
la richiesta delle pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi.

Chi richiede le pubblicazioni di matrimonio deve essere nelle condizioni necessarie per contrarre matrimonio quali: maggiore età, capacità di intendere e volere, libertà di stato, l’assenza fra i due sposi di vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione. Per gli stranieri è richiesto il nulla osta che viene rilasciato dalla propria Autorità (Ambasciata, Consolato) debitamente legalizzato dalla Prefettura competente più la regolarità del soggiorno.

Quando:
è consigliabile per chi intende sposarsi, richiedere informazioni almeno sei mesi prima della data del matrimonio.

Cosa occorre:

  • l’Ufficio provvede ad acquisire l’intera documentazione necessaria, dopodiché fissa l’appuntamento per la firma delle pubblicazioni.
    Entrambi gli sposi, nel giorno prefissato, devono presentarsi all’ufficio muniti di un valido documento di riconoscimento.
  • richiesta pubblicazione del Parroco per matrimonio religioso.

Durata:
l’atto di pubblicazione rimane esposto per almeno otto giorni dalla data di affissione nei Comuni di residenza di entrambi gli sposi.

Validità:
se il matrimonio non viene celebrato tra il 4 e il 180 giorno successivo all’eseguita pubblicazione, questa si considera come non avvenuta.

freccia_bottone_dx Dove rivolgersi

torna all’iniziofreccia_rossa_up







Rito religioso

Per entrambi gli sposi sono necessari, previo contatto con la parrocchia competente:

  • certificato di Battesimo e Cresima
  • attestato corso di preparazione
  • domanda di matrimonio
  • eventuale stato libero ecclesiastico
  • fotocopia carta d’identità
  • certificato contestuale di residenza, nascita, cittadinanza e stato civile

freccia_bottone_dx Dove rivolgersi

torna all’iniziofreccia_rossa_up







Divisione e Comunione dei Beni

Per l’articolo 159 del codice civile, il regime patrimoniale legale per la famiglia è costituito dalla comunione dei beni, a meno che non sia stata stipulata diversa pattuizione tramite atto pubblico.

  • La comunione legale:
    gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, i proventi dell’attività separata dei coniugi, le aziende costituite o gestite dopo il matrimonio, sono tra gli oggetti della comunione.
    In concreto al momento dell’eventuale scioglimento della comunione, ciò che rimane è diviso tra i coniugi.

    Non costituiscono al contrario oggetto della comunione, tra gli altri:
    i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali godeva di un reale diritto di godimento, i beni acquisiti in seguito al matrimonio per effetto di successione o donazione, la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
  • La separazione dei beni:
    si fonda sul principio secondo il quale ciascuno dei coniugi conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

    Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni che rimangono di sua proprietà. Si noti che l’art. 218 del Codice Civile dispone che il coniuge che gode dei beni dell’altro (ad esempio conviva nell’appartamento intestato esclusivamente all’altro coniuge) è soggetto a tutti gli obblighi dell’usufruttuario.

La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni dei coniugi può essere comunicata anche fino a una settimana prima della celebrazione del matrimonio all’Ufficiale di Stato Civile, se ci si sposa con rito civile, e al parroco, se ci si sposa con rito religioso.

Viene sottoscritta all’atto del matrimonio davanti al Sindaco o davanti a qualsiasi Ministro di Culto.

Dopo il matrimonio va resa legale tramite atto stipulato in presenza di un notaio.

Per dimostrare il regime patrimoniale è sufficiente richiedere un estratto dell’atto di matrimonio al Comune dove è stato celebrato o nel Comune di trascrizione.

freccia_bottone_dx Dove rivolgersi

torna all’iniziofreccia_rossa_up







Rito civile

Cosa occorre:

  • certificato dell’eseguita pubblicazione
  • due testimoni muniti di documento in corso di validità.

freccia_bottone_dx Dove rivolgersi

torna all’iniziofreccia_rossa_up







 


Certificati di Matrimonio

I certificati di matrimonio sono certificati di stato civile che riguardano la posizione di una persona rispetto a questo evento. Esistono tre tipologie di certificazione:

  • certificato di matrimonio
  • estratto di matrimonio
  • copia integrale di atto di matrimonio.

Requisiti:
Non è necessaria la presenza dell’intestatario; il certificato può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse purché in possesso dei seguenti requisiti:

  • conoscenza certa degli elementi di l’identificazione dell’intestatario e della data in cui sia avvenuto matrimonio
  • conoscenza certa dell’uso del certificato stesso, in carta libera o per pensione
  • per il rilascio delle copie integrali di atti di matrimonio è necessario che il richiedente abbia un interesse e il rilascio non sia vietato dalla legge.

Validità:

I certificati di stato civile hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio. Se allo scadere dei sei mesi le informazioni in essi contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce senza l’obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto.

Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi che li richiedono, dovranno ancora ritenerli validi.

Tempi di erogazione:
Consegna immediata.

freccia_bottone_dx Dove rivolgersi

torna all’iniziofreccia_rossa_up







A cura di:
Responsabile del sito
Ultima modifica: Giovedì, 26 novembre 2009

Versione Stampabile
(richiede pop-up attivi)

spazio vuoto
spazio vuoto
 Famiglia

freccia segnaposto  Sposarsi

freccia segnaposto  Avere un bambino

freccia segnaposto  Aiuti e supporti

freccia segnaposto  Separazione e divorzio

freccia segnaposto  Decessi

 

© 2003 - 2007 - Tutti i diritti riservati • Accessibilità • Privacy • Credits