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Sposarsi
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Pubblicazioni di matrimonio
Le pubblicazioni di matrimonio costituiscono l’elemento indispensabile
del matrimonio: esse vanno richieste nel Comune di residenza di uno dei due
sposi.
Consistono nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto
contenente i dati anagrafici di entrambi e il luogo del matrimonio, per
permettere a coloro che siano a conoscenza di eventuali impedimenti
al matrimonio di farne opposizione.
Requisiti:
la richiesta delle pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli
sposi.
Chi richiede le pubblicazioni di
matrimonio deve essere nelle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
quali: maggiore età, capacità di intendere e volere, libertà di stato, l’assenza
fra i due sposi di vincoli di parentela, affinità, adozione
e affiliazione. Per gli stranieri è richiesto
il nulla osta che viene rilasciato dalla propria Autorità
(Ambasciata, Consolato) debitamente legalizzato dalla Prefettura competente più la regolarità del
soggiorno.
Quando:
è consigliabile per chi intende sposarsi, richiedere informazioni
almeno sei mesi prima della data del matrimonio.
Cosa occorre:
- l’Ufficio provvede ad acquisire l’intera
documentazione necessaria, dopodiché fissa
l’appuntamento per la firma delle pubblicazioni.
Entrambi gli sposi, nel giorno
prefissato, devono presentarsi all’ufficio muniti di un valido documento di
riconoscimento. - richiesta pubblicazione del Parroco per matrimonio religioso.
Durata:
l’atto di pubblicazione rimane esposto per almeno otto giorni dalla data
di affissione nei Comuni di residenza di entrambi gli sposi.
Validità:
se il matrimonio non viene celebrato tra il 4 e il 180 giorno
successivo all’eseguita pubblicazione, questa si considera come non
avvenuta.
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Rito religioso
Per entrambi gli sposi sono necessari, previo contatto con la parrocchia competente:
- certificato di Battesimo e Cresima
- attestato corso di preparazione
- domanda di matrimonio
- eventuale stato libero ecclesiastico
- fotocopia carta d’identità
- certificato contestuale di residenza, nascita, cittadinanza e
stato civile
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Divisione e Comunione dei Beni
Per l’articolo 159 del codice civile, il regime patrimoniale legale per
la famiglia è costituito dalla comunione dei beni, a meno che non sia
stata stipulata diversa pattuizione tramite atto pubblico.
- La comunione legale:
gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente
durante il matrimonio, i proventi dell’attività
separata dei coniugi, le aziende costituite o gestite dopo il
matrimonio, sono tra gli oggetti della comunione.
In concreto al momento dell’eventuale scioglimento della
comunione, ciò che rimane è diviso tra i coniugi.
Non costituiscono al contrario oggetto della comunione, tra gli
altri:
i beni di cui il coniuge era
proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali godeva di un reale
diritto di godimento, i beni acquisiti in seguito al matrimonio per effetto di
successione o donazione, la pensione attinente alla perdita parziale o totale
della capacità lavorativa.
- La separazione dei beni:
si fonda sul principio secondo il quale ciascuno dei coniugi
conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante
il matrimonio.
Quindi ciascun coniuge ha il
godimento e l’amministrazione dei beni che rimangono di sua proprietà. Si noti
che l’art. 218 del Codice Civile dispone che il coniuge che gode dei beni
dell’altro (ad esempio conviva nell’appartamento intestato esclusivamente
all’altro coniuge) è soggetto a tutti gli obblighi dell’usufruttuario.
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni
dei coniugi può essere comunicata anche fino a una settimana prima della
celebrazione del matrimonio all’Ufficiale di Stato Civile, se ci si sposa con
rito civile, e al parroco, se ci si sposa con rito religioso.
Viene sottoscritta all’atto del matrimonio davanti al Sindaco o davanti
a qualsiasi Ministro di Culto.
Dopo il matrimonio va resa legale tramite atto stipulato in presenza di un
notaio.
Per dimostrare il regime patrimoniale
è sufficiente richiedere un estratto dell’atto di matrimonio al Comune dove è stato celebrato o nel Comune di
trascrizione.
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Rito civile
Cosa occorre:
- certificato dell’eseguita pubblicazione
- due testimoni muniti di documento in corso di validità.
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Certificati di Matrimonio
I certificati di matrimonio sono certificati di stato civile che riguardano
la posizione di una persona rispetto a questo evento. Esistono tre
tipologie di certificazione:
- certificato di matrimonio
- estratto di matrimonio
- copia integrale di atto di matrimonio.
Requisiti:
Non è necessaria la presenza dell’intestatario; il certificato
può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse purché in
possesso dei seguenti requisiti:
- conoscenza certa degli elementi di l’identificazione
dell’intestatario e della data in cui sia avvenuto matrimonio
- conoscenza certa dell’uso del certificato stesso, in
carta libera o per pensione
- per il rilascio delle copie integrali di atti di
matrimonio è necessario che il richiedente abbia un interesse e il
rilascio non sia vietato dalla legge.
Validità:
I certificati di stato civile
hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
Se allo scadere dei sei mesi le informazioni in essi contenute non sono
variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce senza l’obbligo
di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente
addetto.
Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici
servizi che li richiedono, dovranno ancora ritenerli validi.
Tempi di erogazione:
Consegna immediata.
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