|
Autocertificazione
Prima di chiedere un certificato,
accertati che sia davvero necessario. Per moltissime pratiche è sufficiente
l’auto-certificazione: scopri qui tutti i casi e come si fa:
Dichiarazioni sostitutive di certificazione
È la possibilità offerta al cittadino che si rivolge ad un
ufficio pubblico, di dichiarare direttamente alcuni dati personali, in
sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative.
In particolare sono comprovati con Dichiarazione sostitutiva di certificazione
con carattere definitivo resa dall’interessato:
data e luogo di
nascita-residenza-cittadinanza-godimento dei diritti politici-stato di celibe, nubile, coniugato
o vedovo-stato di famiglia-esistenza in vita-nascita del figlio-decesso
del coniuge, ascendente, discendente-posizione obblighi militari-iscrizione in
albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione-titolo di
studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti,
titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento
e di qualificazione tecnica-situazione reddituale o economica, anche
ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto-possesso
e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe
tributaria e inerente all’interessato-stato di disoccupazione-qualità
di pensionato e categoria di pensione-qualità di studente qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
curatore e simili-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo-tutte le posizioni relative all’adempimento degli
obblighi militari-di non aver riportato condanne penali-qualità
di vivenza a carico-tutti i dati a diretta conoscenza
dell’interessato contenuti nei registri dello Stato civile.
Dette dichiarazioni devono solo
essere
sottoscritte dall’interessato o in presenza del dipendente addetto,
o presentate unitamente a copia fotostatica di documento
di identità e fatte pervenire, anche non di persona, all’Amministrazione richiedente.
Dove rivolgersi
torna all’inizio
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Concerne tutti quegli stati, fatti o qualità sempre che riguardino
la propria pratica amministrativa non rientranti nella certificazione di cui al punto precedente, personali
o relativi ad altri soggetti di cui l’interessato risulti
essere a conoscenza.
N.B.:
è inoltre comprovabile la conoscenza del fatto che copia di una
pubblicazione è conforme all’originale (per i pubblici concorsi
ha lo stesso valore della copia autentica).
Tali dichiarazioni
non devono avere per contenuto: manifestazioni di volontà (es:
procure, deleghe)-dichiarazioni di impegno (accettazioni o
rinunce)-dichiarazioni di contenuto contrattuale (vendite, locazioni)
che sono del campo di diritto privato di competenza dei
notai e non possono essere utilizzate per quanto
riguarda i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di
conformità o di marchi o brevetti.
-
Le istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da produrre alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato: in presenza del
dipendente addetto
-
o presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di documento di identità. Negli altri casi devono essere
autenticate da notaio, cancelliere, segretario comnunale o altro funzionario
incaricato.
L’autocertificazione deve essere resa direttamente dall’interessato
che sia persona maggiorenne con piena capacità giuridica. In
caso di minore o incapace la dichiarazione potrà essere resa
dal genitore, curatore o tutore.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono rendere le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni solo limitatamente ai casi in cui
si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Dove è utilizzabile:
l’autocertificazione è utilizzabile solo
nei rapporti fra il cittadino e una Pubblica
Amministrazione, nonchè con gestori di pubblici servizi e con privati
che vi consentano, non trova applicazione nei rapporti inerenti all’attività
giudiziaria.
Quando è utilizzabile:
sempre. L’autocertificazione è un diritto e il funzionario
dell’ufficio pubblico incaricato a riceverla che non ammette
l’autocertificazione, quando ci sono tutti i presupposti per
accoglierla, incorre in violazione dei doveri d’ufficio.
Modalità di trasmissione:
i documenti possono essere trasmessi
ad una Pubblica Amministrazione tramite fax o altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del
documento.
Attenzione:
il cittadino, nell’avvalersi dell’autocertificazione deve
però stare attento a non effettuare dichiarazioni non veritiere; infatti,
l’Amministrazione pubblica può provvedere d’ufficio ad
accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino e
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale.
Dove rivolgersi
torna all’inizio
|