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Informazioni sul ravvedimento operoso

IN CASO DI RITARDO O INSUFFICIENZA DEL VERSAMENTO

La legge (art. 13 D.lgs 472/1997 e art. 13 D.lgs 471/1997 come modificato dal comma 31dell'art. 23 d.l. 98/2011) e il regolamento comunale (art. 17 bis) prevedono la possibilità di regolarizzare il versamento tardivo o parziale.

Con questo sistema, denominato dalla legge “ravvedimento operoso”, il cittadino applica da solo la maggiorazione e così evita la sanzione del 30% dell'imposta dovuta.

Ecco come procedere: si paga con il bollettino (o F24) una cifra pari alla somma di:

  1. Imposta dovuta
  2. Una sanzione pari a:
    • 0,20% *1 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza fino al quattordicesimo giorno,
    • 3,00% *2 (= un decimo del 30%) dell'imposta dovuta dal 15° giorno fino al 30° giorno di ritardo dalla scadenza,
    • 3,75% *2 (= un ottavo del 30%) dell'imposta dovuta oltre i 30 giorni ma entro l'anno dalla scadenza,
    • 10% dell'imposta dovuta oltre l'anno dalla scadenza (ma solo in caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione - v. art. 17bis Regolamento ICI)
  3. Gli interessi legali, da applicare in base ai giorni effettivi di ritardo (il tasso degli interessi legali è stato aumentato dal 1,0% all' 1,5% dal 1° gennaio 2011).

Per agevolare il contribuente nell'effettuare il ravvedimento operoso è stato predisposto un sistema di calcolo automatizzato che può essere compilato digitando direttamente la cifra dovuta (se conosciuta) oppure determinandola attraverso il normale calcolo ICI on-line, selezionando preventivamente l'anno di imposta da regolarizzare (tramite il pulsante "Gestione anni").

*1 = c.d. "ravvedimento sprint" introdotto dal d.l. 98/2011 art. 23 comma 31 (convertito in l. 111/2011)
*2 = misure così modificate dalla legge n. 220 del 13/12/2010 (art. 1, comma 20)