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Informazioni sul ravvedimento operosoIN CASO DI RITARDO O INSUFFICIENZA DEL VERSAMENTO La legge (art. 13 D.lgs 472/1997 e art. 13 D.lgs 471/1997 come modificato dal comma 31dell'art. 23 d.l. 98/2011) e il regolamento comunale (art. 17 bis) prevedono la possibilità di regolarizzare il versamento tardivo o parziale. Con questo sistema, denominato dalla legge “ravvedimento operoso”, il cittadino applica da solo la maggiorazione e così evita la sanzione del 30% dell'imposta dovuta. Ecco come procedere: si paga con il bollettino (o F24) una cifra pari alla somma di:
Per agevolare il contribuente nell'effettuare il ravvedimento operoso è stato predisposto un sistema di calcolo automatizzato che può essere compilato digitando direttamente la cifra dovuta (se conosciuta) oppure determinandola attraverso il normale calcolo ICI on-line, selezionando preventivamente l'anno di imposta da regolarizzare (tramite il pulsante "Gestione anni").
*1 = c.d. "ravvedimento sprint" introdotto dal d.l. 98/2011 art. 23 comma 31 (convertito in l. 111/2011) |